Art. 9.
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte  di  cui  al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di  un  dipendente
della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione  delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le operazioni di  cui  al  comma  precedente  sono  effettuate  con
l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro,  a  cio' delegato dal
Ministero del tesoro, con funzioni di  ufficiale  rogante,  il  quale
redige  apposito  verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione.
Tale prezzo sara' reso noto  mediante  comunicato  stampa  nel  quale
verra'  altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in
asta agli "specialisti".