IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9; Visto il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992; Visto l'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente poteri in materia di energia elettrica e gas che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita fino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'autorita' di cui all'art. 2, comma 28, della stessa legge; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 settembre 1996 con il quale e' stata istituita la Commissione consultiva per l'individuazione dei metodi, delle procedure, delle priorita' e delle scelte di merito piu' idonee al fine di promuovere la liberalizzazione nel mercato italiano dell'energia, la progressiva concorrenza tra produttori, le migliori garanzie a favore degli utenti e della tutela ambientale; Vista la legge 14 novembre 1996, n. 577; Premesso pertanto, che la materia regolata dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 25 settembre 1992 e dal provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992 dovra' formare oggetto di una nuova disciplina, nel quadro della prevista riforma del settore elettrico nazionale, in coerenza con le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, tra le quali rientrano, in particolare, quelle di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse; Considerato che, anche in relazione all'andamento della domanda di energia elettrica ed alle esigenze connesse al coordinamento di cui all'art. 22, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' dunque opportuno sospendere, nel frattempo, le procedure relative alle proposte di cessione di energia elettrica di nuova produzione, di cui al citato decreto del 25 settembre 1992; Tenuto conto dell'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che, per quanto riguarda i prezzi di cessione dell'energia elettrica di nuova produzione, assicura l'applicazione del vigente provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, alle sole iniziative e proposte di cessione indicate nella stessa disposizione; Atteso che, prima di riordinare la materia, e' doveroso definire, entro un breve termine e con l'applicazione del trattamento tariffario vigente, tutte le iniziative come disposto dall'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481; Vista la lettera 27 settembre 1996, con la quale l'Enel ha comunicato l'impossibilita' di accogliere altre iniziative oltre quelle gia' prescelte alla data del 30 giugno 1995; Ritenuta conseguentemente l'opportunita' di sospendere l'applicazione della norma contenuta nel titolo III, comma 2, del decreto 19 luglio 1996, risultando la disposizione inoperante; Sentite le regioni e le province autonome, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 17 gennaio 1997; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni concernenti la nuova produzione di energia contenute nel provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, si applicano limitatamente agli impianti gia' realizzati, a quelli in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' alle iniziative e alle proposte di cessione previste dal comma 7 dell'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e cessano di avere effetto in tutti gli altri casi. 2. E' sospesa l'applicazione dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1992, n. 235.