Art. 2. 1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1992, n. 235, sono aggiunti i seguenti periodi: "La convenzione preliminare e' stipulata entro e non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione, da parte dell'Enel, del preventivo di allacciamento del nuovo impianto alla rete. Decorso inutilmente tale termine, l'iniziativa del proponente si intende rinunciata". 2. Entro lo stesso termine e con i medesimi effetti di cui all'art. 2 del decreto 25 settembre 1992, come integrato dal comma 1 del presente articolo, sono stipulate le convenzioni preliminari relative alle iniziative e alle proposte di cessione dell'energia elettrica previste dal comma 7 deII'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481. 3. Qualora l'Enel S.p.a. abbia gia' comunicato il preventivo di allacciamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di novanta giorni di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla predetta data.