Art. 2.
  1.  Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del 25  settembre  1992,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1992, n. 235, sono aggiunti i
seguenti periodi: "La convenzione preliminare e'  stipulata  entro  e
non  oltre  novanta  giorni  dalla  data  di  comunicazione, da parte
dell'Enel, del preventivo di allacciamento del  nuovo  impianto  alla
rete.  Decorso  inutilmente tale termine, l'iniziativa del proponente
si intende rinunciata".
  2. Entro lo stesso termine e con i medesimi effetti di cui all'art.
2 del decreto 25 settembre 1992,  come  integrato  dal  comma  1  del
presente articolo, sono stipulate le convenzioni preliminari relative
alle  iniziative  e  alle proposte di cessione dell'energia elettrica
previste dal comma 7 deII'art. 3 della legge  14  novembre  1995,  n.
481.
  3.  Qualora  l'Enel  S.p.a.  abbia gia' comunicato il preventivo di
allacciamento prima della data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  termine di novanta giorni di cui ai commi 1 e 2 decorre
dalla predetta data.