Art. 2.
  I  soggetti  che  intendono  porre  in  commercio,  a partire dalla
vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata  "Reno"
provenienti  da  vigneti  non  ancora  iscritti,  conformemente  alle
disposizioni  del  disciplinare  di   produzione   sono   tenuti   ad
effettuare,  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi  terreni  vitati  ai
fini  dell'iscrizione  dei  medesimi  all'apposito  albo  dei vigneti
"Reno", entro quarantacinque giorni dalla data di  pubblicazione  del
presente decreto.
  I  vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti del vino "Montuni del
Reno" devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti  dei  vini
"Reno" per la tipologia di appartenenza.