Art. 3.
  Per  la  produzione  dei  vini  "Reno", in deroga a quanto previsto
dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla
data di entrata in vigore del medesimo,  possono  essere  iscritti  a
titolo  transitorio,  nell'albo  previsto dall'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, i  vigneti  in  cui  siano  presenti  viti  di
vitigni  in  percentuali  diverse  da quelle indicate nel sopracitato
art. 2, purche' esse non superino del 15% il totale  delle  viti  dei
vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio  dal  rispettivo  albo,
qualora  i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare  la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.