Art. 4.
  I  quantitativi di vini "Montuni del Reno" prodotti da uve ottenute
nel  territorio   rientrante   nella   zona   di   produzione   della
denominazione  di  origine  controllata  "Reno",  che  all'entrata in
vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi  giacenti  in
cantina  allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia
1996  e  precedenti,   possono   essere   commercializzati   con   la
denominazione  di  origine controllata "Reno", a decorrere dalla data
in cui potranno utilizzare la denominazione  di  origine  controllata
"Reno"  i  prodotti  provenienti  dalla  vendemmia  1997,  purche'  i
suddetti quantitativi  in  giacenza  siano  sottoposti  ad  un  esame
chimico-fisico  ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13
della legge 10 febbraio 1992,  n.  164,  e  rispondano  ai  requisiti
stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione.
  I  produttori  che intendono usufruire della possibilita' di cui al
precedente comma devono denunciare le proprie giacenze  dei  vini  di
cui  trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto  all'ufficio   periferico
dell'Ispettorato    centrale   repressione   frodi   competente   per
territorio.
  Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico  come  vino  a
denominazione  di origine controllata "Reno" nelle tipologie previste
dal disciplinare solo dopo che, sottoposti ad analisi  chimico-fisica
ed  organolettica,  risulti  rispondente  ai  requisiti  dei  vini  a
denominazione di origine controllata "Reno".