Art. 6.
  Chiunque  produce,  pone  in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vini con la denominazione di origine  controllata  "Reno"  e'
tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 febbraio 1997
                                               Il dirigente: ADINOLFI