(all. 1 - art. 1)
                                                              ANNESSO
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
            A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "RENO"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata "Reno" e' riservata ai
vini dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che
rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  dal  presente
disciplinare di produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
    "Reno" Montuni;
    "Reno" Pignoletto;
    "Reno" bianco.
   La  denominazione  di  origine  controllata "Reno", seguita da una
delle specificazioni aggiuntive che seguono,  e'  riservata  ai  vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale,
la seguente composizione ampelografica:
   Montuni:
    Montu':  minimo  85%, possono concorrere alla produzione di detto
vino  le  uve  provenienti  da  altri  vitigni,  presenti  in  ambito
aziendale, a bacca bianca non aromatica, raccomandati e/o autorizzati
per le province di Bologna e Modena, fino ad un massimo del 15%;
   Pignoletto:
    Pignoletto:  minimo  85%,  possono  concorrere alla produzione di
detto vino le uve provenienti da altri vitigni,  presenti  in  ambito
aziendale, a bacca bianca non aromatica, raccomandati e/o autorizzati
per le province di Bologna e Modena, fino ad un massimo del 15%;
   Bianco:
    Albana  e  Trebbiano  Romagnolo, da soli o congiuntamente: minimo
40%,  possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve
provenienti  da altri vitigni, a bacca bianca non aromatica, presenti
in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per le province  di
Bologna e Modena, fino ad un massimo del 60%.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Reno" comprende  in  tutto  o  in  parte  il  territorio
amministrativo  dei comuni di: Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme,
Castelguelfo,  Medicina,  Ozzano  dell'Emilia,   Castenaso,   Budrio,
Granarolo  dell'Emilia,  Bologna, San Lazzaro di Savena, Bentivoglio,
San  Giorgio  di  Piano,  San  Pietro  in  Casale,  Pieve  di  Cento,
Castelmaggiore,  Argelato,  Castello  d'Argile,  Casalecchio di Reno,
Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano,  Anzola
dell'Emilia,   San   Giovanni  in  Persiceto,  Sant'Agata  Bolognese,
Crevalcore  e  Bazzano,  ricadenti  nella  Provincia  di  Bologna   e
Ravarino,  Nonantola,  Castelfranco  Emilia,  San Cesario sul Panaro,
Savignano sul Panaro, ricadenti nella provincia di Modena.
   Piu' precisamente il comprensorio risulta essere cosi' delimitato:
partendo dal confine con la Provincia  di  Modena  all'altezza  della
strada  provinciale  dei  Castelli Medioevali (Comune di Bazzano), si
segue  la  medesima  strada  fino  a  Bologna  proseguendo   per   la
circonvallazione a sud di Bologna sino all'incrocio con la via Emilia
Levante e si prosegue per la stessa sino a Imola. Quindi all'incrocio
della via Emilia con la via Selice si prosegue per quest'ultima verso
nord  sino  ad  incontrare la via San Vitale, poi si volta a sinistra
per  Medicina  percorrendo  la  strada  statale   San   Vitale   fino
all'altezza  di  via  Molina,  in localita' Fantuzza si gira a destra
fino ad incontrare via Curiel. Si percorrono la stessa via  Curiel  e
via  Ercolana fino ad incontrare via Nuova, si volta a destra per via
Dell'Amore seguendo via Guazzaloca e via  Campione,  poi  si  gira  a
sinistra  fino  ad  incontrare la via Canale. Quindi si va a sinistra
per quest'ultima via e si prosegue per via Del Lavoro, via del Piano,
via di Villa Fontana e via Dell'Olmo fino  a  Budrio.  Da  Budrio  si
prosegue  per via Martiri Antifascisti, via Giacomo Matteotti, via C.
Partengo  e  via  Dritto.  Quindi  a  destra  per  via  Vigorso,  via
Riccardina,  via Fornace, fino all'incrocio con via Zenone. Si gira a
sinistra per via Zenone fino alla localita' Maddalena di Cazzano, poi
a destra per via  San  Donato  fino  al  confine  con  il  comune  di
Minerbio.  Si  segue il confine nord dei comuni di Budrio e Granarolo
dell'Emilia fino alla via Ventura, si prosegue per via di Mezzo  fino
in  localita' San Marino di Bentivoglio. Da quest'ultima localita' si
gira a sinistra per via Canale di Crociali fino al canale Navile.  Si
prosegue  a  destra  seguendo il corso del Navile fino al confine sud
del comune di San Pietro  in  Casale.  Da  questo  punto  si  gira  a
sinistra  seguendo  il  confine  nord dei comuni di Bentivoglio e San
Giorgio di Piano fino ad incontrare la strada  Galliera  che  da  San
Giorgio di Piano va a San Pietro in Casale. Si prosegue per la strada
Galliera  in direzione nord fino all'incrocio con la circonvallazione
di San Pietro in Casale. A questo punto si gira  a  sinistra  per  la
stessa  circonvallazione  e  via  Asia, fino ad incontrare il confine
comunale di Pieve di Cento. Si volta quindi a sinistra e si segue  il
confine  comunale  di  Pieve  di Cento fino alla confluenza del fiume
Reno  con  il  torrente  Samoggia.  Si  percorre  via   Pioppe   fino
all'incrocio con la strada statale 255 poi a sinistra per via Calcina
quindi   per   la  strada  provinciale  Mediana  di  Pianura  fino  a
Crevalcore. Si segue la  circonvallazione  nord  di  Crevalcore  fino
all'incrocio con la strada statale 568, poi si volta a destra fino al
confine  con  la provincia di Modena. Si segue il confine provinciale
verso   sud    fino    ad    incontrare    la    linea    ferroviaria
Nonantola-Crevalcore. Da questo punto si segue, verso ovest, la linea
ferroviaria  stessa fino al suo incrocio con la strada Ravarino-Carpi
in localita' Caradelle. Si prosegue per quest'ultima strada, passando
per la localita' Rami di Ravarino, fino all'incrocio con  la  via  di
Mezzo,  che si segue procedendo verso sud fino a Nonantola. Da qui si
continua per la via Nonantolana fino in prossimita' di  Navicello,  e
precisamente  fino  ad  incontrare  il  fiume Panaro in localita' Ca'
Simonini. Da Ca' Simonini si sale il Panaro  fino  ad  incontrare  il
confine comunale fra i comuni di Savignano e Guiglia, quindi si segue
verso  est  detta linea di confine, fino ad incontrare il confine tra
le provincie di Modena e  Bologna  nei  pressi  di  Ca'  Colomba.  Si
prosegue  poi  la  delimitazione  provinciale verso nord-est, fino ad
incontrare la strada  dei  Castelli  Medioevali  nei  pressi  di  Ca'
Torricella in comune di Bazzano.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui  al
presente disciplinare devono essere quelle tradizionali della zona di
produzione  e  comunque  atte  a  conferire  alle  uve  e  ai vini le
specifiche caratteristiche.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
nell'albo previsto all'art. 15 della legge n.  164  del  10  febbraio
1992,  i  vigneti  di  buona  esposizione ubicati in terreni di medio
impasto tendenti all'argilloso.
   I sesti di impianto, le  forme  di  allevamento  e  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura,  consentendo   tuttavia
l'irrigazione  come  pratica  di  soccorso, per non piu' di due volte
all'anno, non oltre l'inizio dell'invaiatura.
   Le  rese  massime  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in   coltura
specializzata  per  la  produzione  dei  vini  di cui all'art. 2 ed i
titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve
destinate alla vinificazione, devono essere le seguenti:
                            Resa uva           Titolo alcolometrico
     Vini                    ton/ha             vol. min. naturale
       -                        -                        -
"Reno" Montuni                 18                      10,00%
"Reno" Pignoletto              15                      10,00%
"Reno" Bianco                  18                      10,00%
   La resa massima di uva per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata  in  rapporto all'effettiva superficie vitata. Nelle annate
favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da  destinare  alla
produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata "Reno"
devono  essere  riportati  nei  limiti  di  cui  sopra,  purche'   la
produzione  globale  non  superi  del  20%  i  limiti medesimi, fermi
restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
   I quantitativi di uve eccedenti, fino al raggiungimento del limite
massimo previsto dal  precedente  comma,  potranno  essere  presi  in
carico per la produzione di vini da tavola.
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di vinificazione, ivi comprese le elaborazioni per
la  presa  di  spuma  delle  tipologie  "Frizzante",  devono   essere
effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  dal
precedente art. 3.
   Tuttavia,  tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali   di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'ambito dell'intero  territorio  delle  provincie  di  Bologna  e
Modena.
   Nella   vinificazione   sono   ammesse   le   pratiche  enologiche
tradizionali, leali e costanti, atte a  conferire  ai  vini  le  loro
peculiari   caratteristiche  di  qualita'  e,  comunque,  previste  e
consentite dalla legislazione nazionale e comunitaria.
   Inoltre:
     a) eventuali aumenti della gradazione alcolica  sono  consentiti
solo  con  l'utilizzo  di  mosto  concentrato  rettificato oppure con
l'utilizzo di mosto concentrato ottenuto da mosti di uve derivanti da
vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine  controllata
"Reno";
     b)  eventuali dolcificazioni sono consentite solo con l'utilizzo
di mosto concentrato rettificato oppure con  l'utilizzo  di  mosti  e
mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve atte alla produzione di
vini a denominazione di origine controllata "Reno";
     c)  per l'elaborazione delle tipologie "Frizzante" e' consentito
l'utilizzo di mosto  concentrato  rettificato  oppure  l'utilizzo  di
mosti  e  mosti  parzialmente  fermentati  ottenuti  da uve atte alla
produzione di vini a denominazione di origine controllata "Reno".  La
resa  massima  delle  uve in vino finito non deve essere superiore al
70%.
   Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75% l'eccedenza  non
avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
                               Art. 6.
   I  vini  di cui all'art. 2 possono essere prodotti nelle tipologie
tranquillo, vivace, frizzante  e  nelle  versioni  secco,  abboccato,
amabile e dolce.
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Reno" all'atto
della loro immissione al  consumo  devono  rispondere  alle  seguenti
caratteristiche:
   "Reno" Montuni:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, caratteristico, vinoso;
    sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di
giusto corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
    "Reno" Pignoletto:
    colore: giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: secco o abboccato o amabile o, dolce, armonico, fine;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5,00 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Reno" Bianco:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, delicato;
    sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5,00 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Reno"  nella
tipologia  "frizzante"  devono  essere  ottenuti  per   fermentazione
naturale,   nel   rispetto   della   normativa   vigente   e  con  le
caratteristiche del presente articolo.
                               Art. 7.
   Nella  presentazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata "Reno" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione,
ivi   compresi   gli  aggettivi  extra,  fine,  scelto,  selezionato,
superiore, riserva e similari.
   E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purche' non  abbiano  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
   E'  consentito  l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che
facciano  riferimento  alle  "vigne"   dalle   quali   effettivamente
provengano  le  uve  da  cui  il  vino  cosi'  qualificato  e'  stato
esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne  siano  indicate
ed  evidenziate  separatamente  all'atto  della denuncia all'albo dei
vigneti e  che  le  uve  da  esse  provenienti  ed  i  vini  da  esse
separatamente  ed  unicamente ottenuti siano distintamente indicate e
caricati rispettivamente nella denuncia annuale di  produzione  delle
uve e nei registri obbligatori di cantina.
   I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Reno" possono
essere immessi al consumo in tutti i  contenitori  autorizzati  dalle
normative  vigenti.  Allorquando  siano  confezionati in bottiglie di
vetro possono essere presentati con qualsiasi tipo di  chiusura,  ivi
compreso  il  tappo  a  fungo  (per il frizzante), escluso il tappo a
corona per bottiglie di capacita' nominale superiore a 375 ml.
   Nell'etichettatura dei vini di cui  al  presente  disciplinare  di
produzione  la  designazione  "Reno",  immediatamente  seguita  dalla
dicitura "Denominazione di  origine  controllata",  dovra'  precedere
immediatamente le specificazioni aggiuntive di cui al precedente art.
2  e  dovra'  essere  riportata  in  caratteri  di eguale colore e di
dimensioni superiori o uguali a quelli  utilizzati  per  indicare  le
specificazioni aggiuntive stesse.