ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "RENO" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Reno" e' riservata ai vini dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: "Reno" Montuni; "Reno" Pignoletto; "Reno" bianco. La denominazione di origine controllata "Reno", seguita da una delle specificazioni aggiuntive che seguono, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montuni: Montu': minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna e Modena, fino ad un massimo del 15%; Pignoletto: Pignoletto: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna e Modena, fino ad un massimo del 15%; Bianco: Albana e Trebbiano Romagnolo, da soli o congiuntamente: minimo 40%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca non aromatica, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna e Modena, fino ad un massimo del 60%. Art. 3. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Reno" comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Castelguelfo, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Bologna, San Lazzaro di Savena, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castelmaggiore, Argelato, Castello d'Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano, Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Crevalcore e Bazzano, ricadenti nella Provincia di Bologna e Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, ricadenti nella provincia di Modena. Piu' precisamente il comprensorio risulta essere cosi' delimitato: partendo dal confine con la Provincia di Modena all'altezza della strada provinciale dei Castelli Medioevali (Comune di Bazzano), si segue la medesima strada fino a Bologna proseguendo per la circonvallazione a sud di Bologna sino all'incrocio con la via Emilia Levante e si prosegue per la stessa sino a Imola. Quindi all'incrocio della via Emilia con la via Selice si prosegue per quest'ultima verso nord sino ad incontrare la via San Vitale, poi si volta a sinistra per Medicina percorrendo la strada statale San Vitale fino all'altezza di via Molina, in localita' Fantuzza si gira a destra fino ad incontrare via Curiel. Si percorrono la stessa via Curiel e via Ercolana fino ad incontrare via Nuova, si volta a destra per via Dell'Amore seguendo via Guazzaloca e via Campione, poi si gira a sinistra fino ad incontrare la via Canale. Quindi si va a sinistra per quest'ultima via e si prosegue per via Del Lavoro, via del Piano, via di Villa Fontana e via Dell'Olmo fino a Budrio. Da Budrio si prosegue per via Martiri Antifascisti, via Giacomo Matteotti, via C. Partengo e via Dritto. Quindi a destra per via Vigorso, via Riccardina, via Fornace, fino all'incrocio con via Zenone. Si gira a sinistra per via Zenone fino alla localita' Maddalena di Cazzano, poi a destra per via San Donato fino al confine con il comune di Minerbio. Si segue il confine nord dei comuni di Budrio e Granarolo dell'Emilia fino alla via Ventura, si prosegue per via di Mezzo fino in localita' San Marino di Bentivoglio. Da quest'ultima localita' si gira a sinistra per via Canale di Crociali fino al canale Navile. Si prosegue a destra seguendo il corso del Navile fino al confine sud del comune di San Pietro in Casale. Da questo punto si gira a sinistra seguendo il confine nord dei comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano fino ad incontrare la strada Galliera che da San Giorgio di Piano va a San Pietro in Casale. Si prosegue per la strada Galliera in direzione nord fino all'incrocio con la circonvallazione di San Pietro in Casale. A questo punto si gira a sinistra per la stessa circonvallazione e via Asia, fino ad incontrare il confine comunale di Pieve di Cento. Si volta quindi a sinistra e si segue il confine comunale di Pieve di Cento fino alla confluenza del fiume Reno con il torrente Samoggia. Si percorre via Pioppe fino all'incrocio con la strada statale 255 poi a sinistra per via Calcina quindi per la strada provinciale Mediana di Pianura fino a Crevalcore. Si segue la circonvallazione nord di Crevalcore fino all'incrocio con la strada statale 568, poi si volta a destra fino al confine con la provincia di Modena. Si segue il confine provinciale verso sud fino ad incontrare la linea ferroviaria Nonantola-Crevalcore. Da questo punto si segue, verso ovest, la linea ferroviaria stessa fino al suo incrocio con la strada Ravarino-Carpi in localita' Caradelle. Si prosegue per quest'ultima strada, passando per la localita' Rami di Ravarino, fino all'incrocio con la via di Mezzo, che si segue procedendo verso sud fino a Nonantola. Da qui si continua per la via Nonantolana fino in prossimita' di Navicello, e precisamente fino ad incontrare il fiume Panaro in localita' Ca' Simonini. Da Ca' Simonini si sale il Panaro fino ad incontrare il confine comunale fra i comuni di Savignano e Guiglia, quindi si segue verso est detta linea di confine, fino ad incontrare il confine tra le provincie di Modena e Bologna nei pressi di Ca' Colomba. Si prosegue poi la delimitazione provinciale verso nord-est, fino ad incontrare la strada dei Castelli Medioevali nei pressi di Ca' Torricella in comune di Bazzano. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto all'art. 15 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, i vigneti di buona esposizione ubicati in terreni di medio impasto tendenti all'argilloso. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso, per non piu' di due volte all'anno, non oltre l'inizio dell'invaiatura. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere le seguenti: Resa uva Titolo alcolometrico Vini ton/ha vol. min. naturale - - - "Reno" Montuni 18 10,00% "Reno" Pignoletto 15 10,00% "Reno" Bianco 18 10,00% La resa massima di uva per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie vitata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Reno" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi. I quantitativi di uve eccedenti, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal precedente comma, potranno essere presi in carico per la produzione di vini da tavola. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le elaborazioni per la presa di spuma delle tipologie "Frizzante", devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle provincie di Bologna e Modena. Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualita' e, comunque, previste e consentite dalla legislazione nazionale e comunitaria. Inoltre: a) eventuali aumenti della gradazione alcolica sono consentiti solo con l'utilizzo di mosto concentrato rettificato oppure con l'utilizzo di mosto concentrato ottenuto da mosti di uve derivanti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Reno"; b) eventuali dolcificazioni sono consentite solo con l'utilizzo di mosto concentrato rettificato oppure con l'utilizzo di mosti e mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve atte alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Reno"; c) per l'elaborazione delle tipologie "Frizzante" e' consentito l'utilizzo di mosto concentrato rettificato oppure l'utilizzo di mosti e mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve atte alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Reno". La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 6. I vini di cui all'art. 2 possono essere prodotti nelle tipologie tranquillo, vivace, frizzante e nelle versioni secco, abboccato, amabile e dolce. I vini a denominazione di origine controllata "Reno" all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Reno" Montuni: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico, vinoso; sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. "Reno" Pignoletto: colore: giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco o abboccato o amabile o, dolce, armonico, fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5,00 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Reno" Bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, delicato; sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5,00 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. I vini a denominazione di origine controllata "Reno" nella tipologia "frizzante" devono essere ottenuti per fermentazione naturale, nel rispetto della normativa vigente e con le caratteristiche del presente articolo. Art. 7. Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Reno" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne" dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina. I vini a denominazione di origine controllata "Reno" possono essere immessi al consumo in tutti i contenitori autorizzati dalle normative vigenti. Allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, ivi compreso il tappo a fungo (per il frizzante), escluso il tappo a corona per bottiglie di capacita' nominale superiore a 375 ml. Nell'etichettatura dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la designazione "Reno", immediatamente seguita dalla dicitura "Denominazione di origine controllata", dovra' precedere immediatamente le specificazioni aggiuntive di cui al precedente art. 2 e dovra' essere riportata in caratteri di eguale colore e di dimensioni superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare le specificazioni aggiuntive stesse.