Art. 6.
  Ai sensi dell'art.  5,  comma  3,  del  regolamento  approvato  con
decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi
di   1a,   2a,  3a,  4a,  5a  categoria  e  dei  jolly  va  richiesto
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che  provvede  ad
effettuarlo  nel  termine  di  trenta  giorni dalla presentazione del
biglietto vincente.
  I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso
qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a  rischio  del
possessore,  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato -
Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma,  accompagnati  da  domanda  in  bollo
contenente   le  generalita'  dell'esibitore  e  l'indicazione  della
modalita'  prescelta  per  il  pagamento  fra  quelle  previste   dal
Regolamento di contabilita' generale dello Stato.
  I   biglietti   vincenti,  inoltre,  devono  riportare  integro  il
rettangolo con la scritta "attenzione non grattare qui"; in  caso  di
raschiatura,  anche  parziale,  del rettangolo destinato al codice di
validazione si determina la nullita' del biglietto e,  quindi,  della
vincita.
  Con  avviso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la
data  di  cessazione  della  lotteria,   dalla   quale   decorreranno
quarantacinque  giorni  entro  i  quali,  a  pena di decadenza dovra'
essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.
  I premi non richiesti entro il termine di cui al  precedente  comma
saranno devoluti allo Stato.
  Ai  sensi  dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991
per i premi di 6a, 7a, 8a, 9a e  10a  categoria  si  prescinde  dalle
suindicate  modalita' ed il pagamento e' effettuato immediatamente al
portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.