Art. 6. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1a, 2a, 3a, 4a, 5a categoria e dei jolly va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente. I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalita' dell'esibitore e l'indicazione della modalita' prescelta per il pagamento fra quelle previste dal Regolamento di contabilita' generale dello Stato. I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta "attenzione non grattare qui"; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullita' del biglietto e, quindi, della vincita. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza dovra' essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 6a, 7a, 8a, 9a e 10a categoria si prescinde dalle suindicate modalita' ed il pagamento e' effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.