Art. 5.
  La massa premi della  lotteria  potra'  essere  ripartita  in  piu'
categorie.
  Il primo premio della prima categoria sara' di lire 2 miliardi.
  Il  numero  e  l'entita'  degli altri premi saranno determinati dal
Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita  dei
biglietti.