Art. 2. 1. Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 1 aprile per concludersi il 31 luglio 1997. 2. La data di inizio e quella di completamento degli interventi vaccinali puo' essere anticipata o differita per particolari necessita' profilattiche o di ordine tecnico-organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanita' - Dipartimento alimenti e nutrizione e sanita' pubblica veterinaria.