Art. 2.
  1. Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma,  avere  inizio
il 1 aprile per concludersi il 31 luglio 1997.
  2.  La  data  di  inizio e quella di completamento degli interventi
vaccinali  puo'  essere  anticipata  o  differita   per   particolari
necessita'  profilattiche  o di ordine tecnico-organizzativo, dandone
tempestiva segnalazione al Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento
alimenti e nutrizione e sanita' pubblica veterinaria.