Art. 3.
  1.  A  completamento  delle  disposizioni  di  cui  ai   precedenti
articoli,  le  autorita'  sanitarie  delle  regioni  e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, previa autorizzazione del  Ministero
della   sanita',   possono   disporre  l'obbligo  della  vaccinazione
antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie di animali  fra
quelle   previste  dall'art.  1  ove  ricorrano  giustificati  motivi
epizootologici.