Art. 3. 1. A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, le autorita' sanitarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previa autorizzazione del Ministero della sanita', possono disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie di animali fra quelle previste dall'art. 1 ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.