Art. 4.
  1.  Le  competenti  autorita'   sanitarie   predispongono   per   i
trattamenti  immunizzanti  dei  cani, piani di vaccinazione nei quali
devono essere, tra l'altro,  individuate  le  strutture  pubbliche  o
private   nelle   quali   sono   eseguiti   i   trattamenti   stessi.
L'individuazione di  dette  strutture  deve  consentire  un  adeguato
espletamento  del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed
ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti
piani saranno altresi' indicati  i  giorni  e  le  ore  in  cui  sono
effettuati i trattamenti immunizzanti.