Art. 5.
  1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti  articoli  sono  effettuate
dai  veterinari  delle unita' sanitarie locali o da veterinari liberi
professionisti  appositamente  autorizzati  dall'autorita'  sanitaria
competente per territorio.
  2. Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del
vaccino  antirabbico,  le  regioni,  le province autonome e le unita'
sanitarie locali,  ciascuno  per  la  parte  di  propria  competenza,
provvedono,  in  conformita'  delle  disposizioni  di  cui ai decreti
ministeriali 1 luglio 1989 e 8 agosto  1988,  n.  476,  citati  nelle
premesse.
  3.  L'onere  derivante dalle spese per l'acquisto, distribuzione ed
impiego del  vaccino  antirabbico  grava  sui  fondi  assegnati  alle
regioni  e  province  autonome  sul  capitolo  5941  del bilancio del
Ministero  del  tesoro  concernente  il  Fondo  sanitario   nazionale
(esercizio  finanziario  1997), in conformita' dell'art. 7, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, citato in premessa.