Art. 6.
  1. I  proprietari  dei  cani  che  non  intendano  avvalersi  delle
prestazioni  vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al
precedente art. 5 possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente
iscritti all'albo professionale ed  appositamente  autorizzati  dalla
competente autorita' sanitaria.
  2.  In  quest'ultimo  caso le spese per l'acquisto del vaccino e la
prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.