Art. 2. 1. Lo svolgimento delle azioni di monitoraggio sierologico nelle aziende deve essere effettuato nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 1997 come stabilito dalla decisione citata in premessa. 2. I suini sottoposti a campionamento per il piano devono essere identificati singolarmente. I contrassegni individuali di identificazione devono essere riportati nei modelli che devono accompagnare i campioni inviati per gli esami all'istituto zooprofilattico sperimentale competente.