Art. 2.
  1. Lo svolgimento delle azioni di  monitoraggio  sierologico  nelle
aziende deve essere effettuato nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 1997
come stabilito dalla decisione citata in premessa.
  2.  I  suini  sottoposti a campionamento per il piano devono essere
identificati   singolarmente.   I   contrassegni    individuali    di
identificazione  devono  essere  riportati  nei  modelli  che  devono
accompagnare  i  campioni  inviati   per   gli   esami   all'istituto
zooprofilattico sperimentale competente.