Art. 3.
  1.  La  regione  Sardegna,   stante   la   particolare   situazione
epidemiologia  nei  confronti delle malattie di cui all'art. 1, comma
1, del presente decreto, puo' introdurre misure  di  controllo  anche
sierologico  per  la  movimentazione  dei  suini in tutto o parte del
territorio regionale, informandone il Ministero per  gli  adempimenti
di competenza.
  2.  Sono  comunque  fatte salve le disposizioni vigenti in Sardegna
per la movimentazione dei suini adottate con il decreto 4 luglio 1995
citato in premessa.