Art. 3. 1. La regione Sardegna, stante la particolare situazione epidemiologia nei confronti delle malattie di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, puo' introdurre misure di controllo anche sierologico per la movimentazione dei suini in tutto o parte del territorio regionale, informandone il Ministero per gli adempimenti di competenza. 2. Sono comunque fatte salve le disposizioni vigenti in Sardegna per la movimentazione dei suini adottate con il decreto 4 luglio 1995 citato in premessa.