Art. 4. 1. Nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento restano ferme le competenze ministeriale di cui alla decisione circa le relazioni trimestrali per la CE. Pertanto la regione Sardegna deve inviare al Ministero i dati necessari entro il giorno 20 dei mesi di aprile, luglio, ottobre 1997 e gennaio 1998. 2. Gli esiti positivi degli esami sierologici devono essere comunicati tempestivamente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Sassari alla azienda unita' sanitaria locale, alla regione e al Ministero della sanita' per gli adempimenti di rispettiva competenza.