Art. 4.
  1. Nell'ambito dell'indirizzo  e  coordinamento  restano  ferme  le
competenze  ministeriale  di  cui  alla  decisione circa le relazioni
trimestrali per la CE. Pertanto la regione Sardegna deve  inviare  al
Ministero  i  dati  necessari  entro il giorno 20 dei mesi di aprile,
luglio, ottobre 1997 e gennaio 1998.
  2.  Gli  esiti  positivi  degli  esami  sierologici  devono  essere
comunicati tempestivamente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale
di  Sassari  alla  azienda unita' sanitaria locale, alla regione e al
Ministero della sanita' per gli adempimenti di rispettiva competenza.