Art. 7.
  1. L'onere finanziario per lo svolgimento  del  piano  e'  posto  a
carico  del  Fondo  sanitario  nazionale  (capitolo  5941,  stato  di
previsione del Ministero del tesoro).
  2.  L'indennizzo  che  viene  concesso  ai  proprietari  dei  suini
abbattuti  e  distrutti  in  applicazione  delle  misure del piano e'
disciplinato  dalla  legge  2  giugno  1988,  n.  218,  dal   decreto
ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto 19 agosto 1996, n.
587, citati in premessa.
  3.  La  regione  Sardegna inviera' al Ministero, oltre le relazioni
trimestrali indicate all'art. 4, comma 1, entro il mese  di  febbraio
1998,  una  relazione  finale  sulla  esecuzione  tecnica  del  piano
congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute  al
fine di richiedere il previsto contributo finanziario della Comunita'
europea.
  4.  La partecipazione finanziaria comunitaria riguarda le spese per
i tests virologici e sierologici, le spese per  l'abbattimento  e  la
distruzione  dei  suini,  gli  indennizzi  per  i  suini  abbattuti e
distrutti, le spese per le operazioni di pulizia e disinfezione delle
aziende.