Art. 7. 1. L'onere finanziario per lo svolgimento del piano e' posto a carico del Fondo sanitario nazionale (capitolo 5941, stato di previsione del Ministero del tesoro). 2. L'indennizzo che viene concesso ai proprietari dei suini abbattuti e distrutti in applicazione delle misure del piano e' disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto 19 agosto 1996, n. 587, citati in premessa. 3. La regione Sardegna inviera' al Ministero, oltre le relazioni trimestrali indicate all'art. 4, comma 1, entro il mese di febbraio 1998, una relazione finale sulla esecuzione tecnica del piano congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute al fine di richiedere il previsto contributo finanziario della Comunita' europea. 4. La partecipazione finanziaria comunitaria riguarda le spese per i tests virologici e sierologici, le spese per l'abbattimento e la distruzione dei suini, gli indennizzi per i suini abbattuti e distrutti, le spese per le operazioni di pulizia e disinfezione delle aziende.