IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 novembre 1944, n. 436; Visto l'art. 2, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", nel prosieguo del presente decreto denominata "legge"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1997, recante "Disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazione pubbliche" e valutate le indicazioni pervenute in relazione alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri U.C.A. /1131/II.4.13.1 del 21 gennaio 1997; Considerato che, ai sensi del comma 121 del medesimo art. 2 della legge, occorre individuare i soggetti cui e' consentito l'uso esclusivo di autovetture di servizio; Ritenuta la necessita' di salvaguardare le esigenze funzionali di servizio e di sicurezza personale e l'opportunita' di individuare, in tale ambito, categorie di funzionari ai quali consentire l'utilizzo prioritario delle autovetture, in attesa dei risultati dell'analisi tecnico-economica di cui all'art. 2, comma 119, della legge; Decreta: Art. 1. 1. Nell'ambito delle magistrature e delle amministrazioni dello Stato, possono essere assegnate in uso esclusivo autovetture di servizio ai titolari delle seguenti cariche e di quelle ad esse equiparate, nonche' ai titolari di quelle che saranno con successivo provvedimento individuate sia per le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 123, della legge, sia per le Forze di polizia ivi non considerate: a) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato; b) presidenti di autorita' indipendenti; c) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretari generali di Ministeri, Vice Segretario generale del Presidenza del Consiglio dei Ministri, capi di gabinetto di Ministri, dirigenti generali dello Stato di livello B o superiore preposti a strutture aventi rango corrispondente; d) commissari del Governo presso le regioni. 2. Ulteriori categorie di soggetti destinatari di autovetture ad uso esclusivo potranno essere individuate successivamente al completamento delle analisi tecnico-economiche previste dall'art. 2, comma 119, della legge. 3. Relativamente alle autovetture assegnate alle autorita' di cui all'art. 2, comma 118, della legge, nonche' alle cariche di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1, restano ferme le competenze del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.