IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 7 novembre 1944, n.
436;
  Visto l'art. 2, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica",
nel prosieguo del presente decreto denominata "legge";
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  2
gennaio  1997,  recante "Disposizioni transitorie sull'utilizzo delle
autovetture in dotazione alle amministrazione pubbliche"  e  valutate
le indicazioni pervenute in relazione alla circolare della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  U.C.A.  /1131/II.4.13.1 del 21 gennaio
1997;
  Considerato che, ai sensi del comma 121 del medesimo art.  2  della
legge,  occorre  individuare  i  soggetti  cui  e'  consentito  l'uso
esclusivo di autovetture di servizio;
  Ritenuta la necessita' di salvaguardare le esigenze  funzionali  di
servizio e di sicurezza personale e l'opportunita' di individuare, in
tale  ambito,  categorie di funzionari ai quali consentire l'utilizzo
prioritario delle autovetture, in attesa dei  risultati  dell'analisi
tecnico-economica di cui all'art. 2, comma 119, della legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nell'ambito  delle  magistrature  e delle amministrazioni dello
Stato, possono essere  assegnate  in  uso  esclusivo  autovetture  di
servizio  ai  titolari  delle  seguenti  cariche  e di quelle ad esse
equiparate, nonche' ai titolari di quelle che saranno con  successivo
provvedimento  individuate sia per le amministrazioni di cui all'art.
2, comma 123, della legge, sia  per  le  Forze  di  polizia  ivi  non
considerate:
    a)  Primo  Presidente  e  Procuratore  generale  della  Corte  di
cassazione  e  Presidente  del  Tribunale   superiore   delle   acque
pubbliche;   Presidente   del   Consiglio   di  Stato,  Presidente  e
Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato  generale  dello
Stato;
    b) presidenti di autorita' indipendenti;
    c)   Segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, Segretari generali di Ministeri, Vice  Segretario  generale
del  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  capi di gabinetto di
Ministri, dirigenti generali dello Stato di  livello  B  o  superiore
preposti a strutture aventi rango corrispondente;
    d) commissari del Governo presso le regioni.
  2.  Ulteriori  categorie  di soggetti destinatari di autovetture ad
uso  esclusivo  potranno  essere   individuate   successivamente   al
completamento  delle analisi tecnico-economiche previste dall'art. 2,
comma 119, della legge.
 3. Relativamente alle autovetture assegnate alle  autorita'  di  cui
all'art.  2, comma 118, della legge, nonche' alle cariche di cui alle
lettere a), b) e d) del comma 1,  restano  ferme  le  competenze  del
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione - Direzione generale
della M.C.T.C.