Art. 2.
  1.  In attesa dei risultati delle analisi tecnico-economiche di cui
all'art. 2, comma 119,  della  legge,  le  amministrazioni  pubbliche
adottano,  con  immediatezza  ed  in  ogni caso entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, piani di utilizzo intensivo delle
autovetture attualmente in dotazione  e  del  relativo  personale  di
guida.
  2.  I  piani  di cui al comma 1 possono prevedere l'assegnazione di
autovetture, per il 1997, ai soggetti preposti alle strutture qui  di
seguito  elencate  o ad altre eventuali, da individuarsi con apposito
provvedimento dell'autorita' competente:
    a) Dipartimenti della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  ed
uffici  equiparati di cui all'art. 18, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonche' Direzioni generali delle amministrazioni  dello
Stato ed uffici equiparati, ancorche' periferici;
    b)   tribunali   amministrativi   regionali,  sezioni  e  procure
regionali della Corte dei conti, avvocature distrettuali dello Stato;
    c) uffici legislativi, segreterie particolari ed uffici stampa di
Ministri, ragionerie centrali dello Stato;
    d) Direzione  nazionale  antimafia,  corti  di  appello,  procure
generali  della  Repubblica  presso  le  corti di appello, tribunali,
procure della Repubblica presso i ribunali, tribunali per  i  minori,
procure  della  Repubblica  presso i tribunali per i minori, preture,
procure della Repubblica presso le preture.
  3.  L'utilizzo  delle  vetture  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
consentito  per  esigenze  di  servizio  del  titolare,  compresi gli
accompagnamenti al e dal luogo di lavoro e gli  spostamenti  motivati
da  esigenze  di  sicurezza,  fermo restando l'ottimale perseguimento
degli obiettivi della struttura.
  4. Sino all'adozione dei piani e non oltre  il  termine  di  trenta
giorni di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio e'
disciplinato  dalle  vigenti  disposizioni. Per gli enti pubblici non
economici e le  altre  amministrazioni  pubbliche  resta  ferma,  ove
prevista,   la  possibilita'  di  utilizzo  esclusivo  da  parte  dei
presidenti o cariche individuali equiparate e dei direttori  generali
o equiparati.
  5. Restano ferme, per le forze di polizia non considerate nell'art.
2,  comma  123,  della  legge,  le attuali condizioni di utilizzo del
parco autovetture fino all'adozione del provvedimento di cui all'art.
1, comma 1.
  6. Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  esigenze  di  sicurezza,
individuate dagli organi competenti.