Art. 2. 1. In attesa dei risultati delle analisi tecnico-economiche di cui all'art. 2, comma 119, della legge, le amministrazioni pubbliche adottano, con immediatezza ed in ogni caso entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, piani di utilizzo intensivo delle autovetture attualmente in dotazione e del relativo personale di guida. 2. I piani di cui al comma 1 possono prevedere l'assegnazione di autovetture, per il 1997, ai soggetti preposti alle strutture qui di seguito elencate o ad altre eventuali, da individuarsi con apposito provvedimento dell'autorita' competente: a) Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uffici equiparati di cui all'art. 18, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' Direzioni generali delle amministrazioni dello Stato ed uffici equiparati, ancorche' periferici; b) tribunali amministrativi regionali, sezioni e procure regionali della Corte dei conti, avvocature distrettuali dello Stato; c) uffici legislativi, segreterie particolari ed uffici stampa di Ministri, ragionerie centrali dello Stato; d) Direzione nazionale antimafia, corti di appello, procure generali della Repubblica presso le corti di appello, tribunali, procure della Repubblica presso i ribunali, tribunali per i minori, procure della Repubblica presso i tribunali per i minori, preture, procure della Repubblica presso le preture. 3. L'utilizzo delle vetture di cui al comma 2 puo' essere consentito per esigenze di servizio del titolare, compresi gli accompagnamenti al e dal luogo di lavoro e gli spostamenti motivati da esigenze di sicurezza, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi della struttura. 4. Sino all'adozione dei piani e non oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio e' disciplinato dalle vigenti disposizioni. Per gli enti pubblici non economici e le altre amministrazioni pubbliche resta ferma, ove prevista, la possibilita' di utilizzo esclusivo da parte dei presidenti o cariche individuali equiparate e dei direttori generali o equiparati. 5. Restano ferme, per le forze di polizia non considerate nell'art. 2, comma 123, della legge, le attuali condizioni di utilizzo del parco autovetture fino all'adozione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 1. 6. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di sicurezza, individuate dagli organi competenti.