(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DI OPZIONE RELATIVO
   A FUTURE DECENNALE CON CEDOLA 6% SU BUONI  POLIENNALI  DEL  TESORO
   ITALIANO, NEGOZIATO NEL MERCATO ISTITUITO CON DECRETO MINISTERIALE
   24 FEBBRAIO 1994
       (predisposto dal Comitato di gestione il 13 marzo 1997
       ed approvato dal Ministro del tesoro il 25 marzo 1997)
  Per  effetto  di  quanto  disposto  dall'art.  15  del  decreto del
Ministro del tesoro 24  febbraio  1994,  recante  la  disciplina  del
Mercato  telematico  dei  titoli  di  Stato  e dei relativi contratti
uniformi a termine (di  seguito  denominato:  il  Mercato),  e  della
sottoscrizione  degli  atti  necessari  per  la  partecipazione  alle
negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore
di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al  mercato  stesso
ed  aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge
2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti di  opzione  relativi  a
futures  su buoni decennali del Tesoro italiano, conclusi nel Mercato
attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di  seguito
denominato: il Sistema).
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente schema negoziale si intendono per:
   a) "Applicazione": l'accettazione della "Proposta di opzione", con
l'indicazione  della  quantita'  di  "Titoli  nozionali"  oggetto del
"Contratto  di  riferimento",  trasmessa  attraverso  il  Sistema  ed
immediatamente  da  questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre
la specificazione se si intende operare in proprio o per conto terzi;
   b) "Contratto di  opzione":  un  accordo  tra  due  operatori  del
Mercato,   aderenti  direttamente  o  indirettamente  alla  Cassa  di
compensazione e garanzia, stipulato a mezzo del Sistema, mediante  il
quale  una delle due parti (Promittente), dietro riconoscimento di un
"Premio", rimane vincolata alla  propria  dichiarazione  recante  una
proposta  irrevocabile  di  concludere un "Contratto di riferimento",
per la quantita' di "titoli nozionali" ed al prezzo pattuiti,  mentre
l'altra   (Promissario)  ha  facolta'  di  accettarla  -  esercitando
l'opzione e perfezionando in tal modo un "Contratto di riferimento" -
o no, entro il termine stabilito  (Data  di  scadenza);  appartengono
alla stessa specie i "contratti di opzione" che hanno la stessa "data
di  scadenza"  ed  alla  stessa  serie i contratti che hanno anche il
medesimo "prezzo di esercizio";
   c) "Contratto di riferimento": il  contratto  uniforme  a  termine
future  per  il  quale  e'  pattuita  l'"Opzione"  e  che costituisce
l'oggetto della "Proposta di opzione" - il cui  schema  negoziale  e'
stato  deliberato  dal  Comitato  di  gestione  il  7  marzo  1994 ed
approvato dal Ministro del tesoro con decreto ministeriale 10  maggio
1994  -  identificato  nella  specie  con il "mese di consegna" nelle
pagine operative, secondo le  modalita'  stabilite  dal  Comitato  di
gestione;
   d)  "Data di scadenza": l'ultimo giorno del periodo entro il quale
il "Promissario" puo' esercitare l'"Opzione";
   e) "Disposizioni sulla Cassa  di  compensazione  e  garanzia":  le
disposizioni  emanate  d'intesa  dalla  Commissione  nazionale per le
societa' e la borsa e dalla Banca d'Italia  ai  sensi  dell'art.  22,
comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
   f)  "Margini di variazione": le somme di denaro calcolate, secondo
quanto stabilito nel "Regolamento  della  Cassa  di  compensazione  e
garanzia", per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base della
variazione  dei  "Prezzi  di  chiusura"  per ogni serie di "Contratto
d'opzione";
   g) "Mese di consegna": il mese, indicato  unitamente  all'anno  in
apposita  pagina operativa dei contratti di opzione e precisato nella
"Proposta di opzione" e  nell'"Applicazione",  nel  quale  deve  aver
luogo   l'esecuzione   finale  del  "Contratto  di  riferimento",  in
conformita' alle scadenze  contrattuali  stabilite  dal  Comitato  di
gestione;
   h)  "Opzione": il diritto attribuito dal "Contratto di opzione" al
"Promissario", esercitato il quale questi diviene acquirente (Opzione
CALL) o venditore (Opzione PUT) nel "Contratto di  riferimento",  per
la  quantita'  di  titoli  nozionali  optata entro i limiti di quella
pattuita nel "Contratto di opzione";
   i) "Premio":  il  corrispettivo  dell'"Opzione"  riconosciuto  dal
"Promissario" al "Promittente";
   l) "Prezzi di chiusura": il valore del "Premio" (CALL e PUT) - per
ogni  serie  di  "Contratto di opzione" quotata nel Mercato, riferito
proporzionalmente  a  cento  lire  di  valore  nominale  del  "Titolo
nozionale"  - giornalmente calcolato dopo il termine di ogni sessione
di contrattazione dalla Cassa di compensazione e garanzia  secondo  i
criteri stabiliti nel proprio regolamento;
   m)  "Prezzo  di  esercizio": il prezzo, indicato nel "Contratto di
opzione",  al  quale  si  intendera'  stipulato  il   "Contratto   di
riferimento"  in  caso  di  esercizio  dell'"Opzione";  detto  prezzo
corrisponde ad uno di quelli ammessi in base a quanto  stabilito  dal
Regolamento  di  funzionamento del mercato deliberato dal Comitato di
gestione;
   n) "Promissario": la parte del  "Contratto  di  opzione"  titolare
dell'"Opzione";
   o)  "Promittente":  la parte del "Contratto di opzione" che rimane
vincolata  alla  propria  dichiarazione  con  la  quale   attribuisce
irrevocabilmente all'altra parte l'"Opzione";
   p)   "Proposta  di  opzione":  l'offerta  di  stipulazione  di  un
"Contratto  di  opzione",  nella  qualita'  di  "Promittente"  o   di
"Promissario"  per  una  "Opzione"  CALL o PUT, esposta attraverso il
circuito telematico da un soggetto abilitato, con  l'indicazione  dei
necessari  elementi  qualitativi  e  quantitativi  (mese  ed  anno di
consegna, "prezzo di esercizio", numero dei "Titoli  nozionali")  del
"Contratto  di  riferimento"  e  del  "Premio"  proposti; il "Premio"
indicato nella "Proposta di opzione" puo'  essere  modificato,  prima
dell'incontro  con  una  "Applicazione", con variazioni minime pari a
lire  0,01;  all'atto  di  immissione  della  "Proposta  di  opzione"
l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;
   q)  "Regolamento  della  Cassa  di  compensazione  e garanzia": il
regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla Consob e dalla
Banca d'Italia di cui all'art. 3 delle "Disposizioni sulla  Cassa  di
compensazione e garanzia";
   r) "Titolo nozionale": una quantita' di buoni decennali del Tesoro
italiano  pari  a  200  milioni di lire di valore nominale, aventi le
caratteristiche precisate nello schema negoziale  del  "Contratto  di
riferimento";
   s)   "Ultimo   giorno   di   contrattazione":   la   sessione   di
contrattazione dell'ultimo giorno  -  coincidente  con  la  "Data  di
scadenza" - nel quale possono essere stipulate nel Mercato le diverse
specie  di  "Contratto  di  opzione",  secondo  quanto  stabilito dal
Comitato di gestione entro  il  primo  giorno  di  contrattazione  di
ognuna di sette specie.
  2.  Le  definizioni  di  cui  al  comma 1 costituiscono, per quanto
occorra, elementi integrativi della parte  dispositiva  del  presente
contratto.
                               Art. 2.
                      Conclusione del contratto
  1.  Il  "Contratto  di opzione" puo' essere concluso, attraverso il
Sistema, esclusivamente ai "Prezzi di  esercizio"  ammessi  e  per  i
"Contratti di riferimento" visualizzati nelle pagine operative.
  2.  La  conclusione  del  "Contratto di opzione" avviene attraverso
l'impiego dei terminali di cui ogni operatore e' tenuto a  dotarsi  e
mediante   l'incontro,   secondo   le   modalita'  stabilite  per  il
funzionamento del Sistema, di una "Proposta  di  opzione"  e  di  una
applicazione "Applicazione".
  3. Il "Contratto di opzione" si intende concluso nel momento in cui
il  Sistema  visualizza  sullo  schermo l'avvenuto incontro di cui al
comma 2.
                               Art. 3.
                        Oggetto del contratto
  1. Il "Contratto di opzione" ha per oggetto l'attribuzione da parte
del "Promittente", contro "Premio", al "Promissario" di una "Opzione"
(CALL  o  PUT)  in  ordine  al  perfezionamento  del  "Contratto   di
riferimento",  fino  alla quantita' concordata di "Titoli nozionali",
alle condizioni della "Proposta di opzione"  e  della  "Applicazione"
soddisfatta  dal  Sistema,  nonche',  le obbligazioni di cui ai commi
seguenti.
  2. Le parti  contraenti  rimangono  reciprocamente  impegnate  alla
corresponsione  dei  "Margini di variazione" e dei margini aggiuntivi
di cui all'art. 5.
  3. I margini sono a carico del "Promittente" in caso di aumento del
"Prezzo di chiusura" o, rispettivamente, del "Promissario" in caso di
diminuzione di tale prezzo.
                               Art. 4.
                       Prezzo di negoziazione
  1.   Il   "Premio"   indicato   nella   "Proposta   di  opzione"  e
nell'"Applicazione" si  intende  espresso  in  lire  italiane  ed  e'
riferito  a  cento  lire  di  valore  nominale del "Titolo nozionale"
oggetto del "Contratto di riferimento".
                               Art. 5.
                               Margini
  1. Il "Contratto di  opzione"  comporta  un'esecuzione  giornaliera
relativamente ai "Margini di variazione", nonche', ove richiesti, per
quelli aggiuntivi.
  2.  "Margini  di  variazione"  ed i Margini aggiuntivi che le parti
contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, commi  2
e   3,   sono   determinati  sulla  base  di  quanto  previsto  dalle
"Disposizioni" e dal "Regolamento" della  Cassa  di  compensazione  e
garanzia.
  3.  L'obbligazione relativa ai Margini di cui all'art. 3, commi 2 e
3, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati
negli articoli 6, comma 2, e 7, comma 5.
                               Art. 6.
                 Sistema di compensazione e garanzia
  1. Il Sistema, contestualmente alla conclusione del  "Contratto  di
opzione",   comunica   per   conto   dei  contraenti  alla  Cassa  di
compensazione e garanzia,  per  mezzo  del  circuito  telematico,  le
controparti,  il  tipo di "Opzione", la posizione da esse assunta, il
"Contratto di riferimento", e tutte le condizioni contrattuali.
  2. La Cassa di compensazione e  garanzia,  attraverso  il  circuito
telematico,    conferma   l'operazione   al   "Promittente"   ed   al
"Promissario", assumendo con cio' nei confronti di ciascuno  di  essi
la  posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto
previsto nell'art. 7.
  3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e  degli  atti  di
adesione  alla  Cassa  il "Promittente" ed il "Promissario" rimangono
vincolati  verso  la  Cassa  medesima,  senza  che  siano   necessari
ulteriori  adempimenti,  per  i  rapporti derivanti dal "Contratto" e
sono in ogni caso liberati  dalle  reciproche  obbligazioni  assunte.
Tuttavia  i  contraenti  originari restano impegnati in proprio a non
opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del "Contratto di
opzione" da cui possa discendere l'invalidita' o l'inefficacia  dello
stesso,  ne'  quelle  fondate  su  altri rapporti intrattenuti con la
controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo  puo'  essere
fatta    valere    esclusivamente   nei   confronti   dell'originaria
controparte.
                               Art. 7.
                   Contratti conclusi da aderenti
      alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta
  1. Le clausole contenute nel presente  articolo  si  applicano,  in
deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 6, ai contratti
conclusi  nel  Mercato  quando uno o entrambi i contraenti aderiscono
indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.
  2.   Nei   casi  indicati  nel  comma  1  il  Sistema  effettua  le
comunicazioni di cui all'art. 6, comma 1,  anche  a  coloro  che  nei
confronti  dei  contraenti operano, secondo l'ordinamento della Cassa
di compensazione e garanzia, nella qualita' di aderente generale.
  3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra
i soggetti menzionati nei commi 1 e 2, le comunicazioni alla Cassa di
cui all'art. 6, comma 1, si  intendono  effettuate  anche  per  conto
degli aderenti generali interessati.
  4.  La  Cassa  di  compensazione  e garanzia da' la conferma di cui
all'art. 6,  comma  2,  anche  agli  aderenti  generali  interessati,
intendendosi    la    comunicazione    all'operatore   che   aderisce
indirettamente alla Cassa compiuta per conto  dell'aderente  generale
al quale e' collegato.
  5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei
confronti    dell'aderente    generale   interessato   la   posizione
contrattuale gi propria della  controparte  originaria  dell'aderente
indiretto  che  -  collegato a detto aderente generale e quest'ultimo
assume nei confronti dell'aderente indiretto  ad  esso  collegato  la
medesima  posizione  contrattuale  assunta  dalla  Cassa  nei  propri
confronti.
  6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto  stabilito  nel
comma   5,  sono  liberati  dalle  reciproche  obbligazioni  assunte,
restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui
sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3
dell'art. 6.
                             Art. 7-bis.
               Contratti conclusi in regime di give up
  1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga  o  ad
integrazione  di  quanto  previsto negli articoli 6 e 7, ai contratti
conclusi nel Mercato nei casi in cui  uno  o  entrambi  i  contraenti
operino applicando la procedura di give up.
  2. Le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 1, sono effettuate dal
Sistema  anche  a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano
nella qualita' di Compensatore in "give up",  fermo  quanto  previsto
nell'art. 7, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.
  3.  Le  comunicazioni  alla  Cassa effettuate ai sensi dell'art. 6,
comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i Compensatore/i
in "give up" interessato/i.
  4. La Cassa di compensazione e garanzia  da'  la  conferma  di  cui
all'art.  6,  comma  2,  al/ai  Compensatore/i  in  give  up  ed alla
controparte del/i Negoziatore/i in "give up", qualora non operi nella
stessa qualita', nonche' al suo aderente  generale  ove  si  applichi
l'art.  7.
  5.  Per  effetto  della conferma di cui al comma 4, la Cassa assume
nei  confronti  del/i  Compensatore/i  in  "give  up"  la   posizione
contrattuale  gia'  propria  della controparte del/i Negoziatore/i in
give up che e'/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per
detta controparte che non abbia operato  in  give  up,  dall'art.  6,
comma 2, o - a seconda del caso - dall'art. 7, comma 5.
  6.  I  contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel
comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni  assunte,  fatto
salvo nei confronti del Compensatore in give up quanto previsto nella
seconda parte dell'art. 6, comma 3.
                               Art. 8.
                       Esercizio dell'opzione
  1. L'"Opzione" puo' essere esercitata in ogni giorno lavorativo del
Mercato fino alla "Data di scadenza" compresa; questo giorno coincide
con  l'"Ultimo  giorno  di  contrattazione".  Fermo quanto precede, i
termini per l'esercizio  della  "Opzione"  saranno  quelli  stabiliti
dalla Cassa di compensazione e garanzia nel proprio Regolamento.
  2.  L'opzione  puo'  essere  esercitata,  anche  in  piu'  riprese,
complessivamente fino alla quantita' massima  concordata  di  "Titoli
nozionali"  indicata  nel  "Contratto  di  opzione"  ovvero  per  una
quantita'  inferiore,  ma  non  frazionaria.  In  caso  di  esercizio
parziale  dell'"Opzione",  la  restante quantita' continua a rimanere
soggetta ad "Opzione", anche per gli effetti dell'art. 9, comma 3.
  3. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 9,  comma  4,  l'"Opzione"
non e' rinunciabile prima della sua scadenza.
                               Art. 9.
                 Modalita' di esercizio dell'opzione
  1. In relazione a quanto previsto negli articoli 6 e 7, l'"Opzione"
si   esercitera'   inviando  apposita  comunicazione  alla  Cassa  di
compensazione e garanzia, nei modi da  questa  indicati  nel  proprio
"Regolamento".
  2.  La  Cassa  di  compensazione  e garanzia, una volta ricevuta la
dichiarazione  di  esercizio  dell'"Opzione"  di  cui  al  comma   1,
esercitera'  la  corrispondente  facolta' nei confronti di uno o piu'
promittenti - che abbiano, in proprio o su conto terzi, una posizione
aperta presso la Cassa per la stessa serie di "Contratto di  opzione"
-  individuati secondo un sistema casuale precisato nel "Regolamento"
della  Cassa  medesima,  inviando  a  detti   "Promittenti"   ed   ai
"Promissari"  comunicazione,  attraverso  il  Sistema,  entro il piu'
breve tempo possibile. Per effetto dell'esercizio di tale facolta' il
Promittente resta obbligato a dare esecuzione,  nei  confronti  della
Cassa,   alle   obbligazioni   assunte   riguardo  al  "Contratto  di
riferimento".
  3. Nel caso in cui l'"Opzione" non sia stata esercitata o sia stata
esercitata parzialmente entro l'ora  delle  "Date  di  scadenza"  che
verra'  stabilita  secondo  quanto precisato nell'art. 8, comma 1, la
Cassa di intendera' incaricata, salvo quanto indicato nel comma 4, di
calcolare la convenienza dell'esercizio o no di tale  opzione,  anche
per  la  parte  eventualmente residua. Se tale calcolo portera' ad un
risultato positivo per il "Promissario", la Cassa si comportera' come
previsto nel comma 2.
  4. Nel giorno corrispondente alla "Data di scadenza", fino  all'ora
entro  la  quale  l'opzione puo' essere esercitata ai sensi dell'art.
8, comma  1,  il  Promissario,  nei  modi  indicati  dalla  Cassa  di
compensazione  e garanzia nel proprio Regolamento, puo' far pervenire
alla Cassa stessa una comunicazione di rinuncia  al  procedimento  di
cui al comma 3.
                              Art. 10.
                 Effetti dell'esercizio dell'opzione
  1.  L'esercizio  dell'opzione  avra'  effetto dal momento in cui la
Cassa di compensazione e garanzia  effettuera'  la  comunicazione  al
"Promittente" ed al "Promissario" ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3.
  2.  Nel  momento  indicato al comma 1 si intendera' perfezionato il
"Contratto  di  riferimento";  qualora  detto  momento  cada  durante
l'orario  di  negoziazione nel Mercato di tale specie di contratto le
parti saranno libere di negoziare immediatamente detto contratto  nel
Mercato medesimo.
  3.  Della  nuova posizione sul "Contratto di riferimento" si terra'
conto a fine giornata nella determinazione dei  relativi  margini  di
variazione.
                              Art. 11.
                               Premio
  1. Dell'ammontare del "Premio" la Cassa di compensazione e garanzia
tiene  conto  -  secondo  quanto previsto nel proprio "Regolamento" -
nella determinazione dei margini relativi alla giornata  nella  quale
il "Contratto di opzione" e' stato concluso.
  2.  Detto  "Premio" viene pagato dal "Promissario" al "Promittente"
alla "Data  di  scadenza"  o  al  momento  dell'esercizio  anticipato
dall'"opzione",  secondo quanto stabilito nel Regolamento della Cassa
di compensazione e garanzia.
  3. La Cassa medesima  calcola,  altresi',  l'importo  del  "Premio"
unitamente   alla   determinazione  del  margine  sul  "Contratto  di
riferimento" relativo alla giornata nella  quale  questo  si  intende
perfezionato.
                               Art. 12
                Risoluzione per eccessiva onerosita'
  1.  Il presente contratto ed i "Contratti di opzione" rientrano tra
quelli per i quali  non  e'  ammessa  la  risoluzione  per  eccessiva
onerosita',  essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del
contratto e della sua alea normale.
                               Art. 13
                 Legge applicabile e foro competente
  1. Il presente contratto normativo ed i "Contratti di opzione" sono
interamente regolati dalla legge italiana, in particolare -  e  senza
con  cio'  nulla  escludere  -  per  quanto  riguarda  la  forma ed i
requisiti di validita' le obbligazioni che derivano dal  contratto  e
la loro esecuzione.
  2.  Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1
e' competente il Foro di Roma.