Allegato B SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DEL FUTURE QUINQUENNALE CON CEDOLA 6% RELATIVO A BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIANO, NEGOZIATO NEL MERCATO DISCIPLINATO CON DECRETO MINISTERIALE DEL TESORO 24 FEBBRAIO 1994 (modificato dal Comitato di gestione il 13 marzo 1997 ed approvato dal Ministro del tesoro il 25 marzo 1997) Per effetto di quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 disciplinante il mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema). Art. 1. Definizioni 1. Nel presente schema negoziale si intendono per: a) "applicazione": l'accettazione della "proposta", con l'indicazione della quantita' di "titoli nozionali" accettati in acquisto o in vendita, trasmessa attraverso il sistema ed immediatamente da questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre la specificazione di operare in proprio o per conto terzi; b) "disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia": le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; c) "giorno di liquidazione": il decimo giorno di calendario del "mese di consegna", o giorno lavorativo successivo, se festivo, coincidente con il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di contrattazione"; d) "margini di variazione": le somme di denaro da calcolare, per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base dell'importo nominale del titolo nozionale e delle differenze percentuali di prezzo indicate nell'art. 5; e) "mese di consegna": il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina descrittiva del prodotto finanziario e precisato nella "proposta" e nell'"applicazione", nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del contratto, in conformita' alle scadenze contrattuali stabilite dal Comitato di gestione con riferimento ai mesi marzo-giugno-settembre-dicembre; f) "prezzo di chiusura": il valore del titolo nozionale riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, giornalmente accertato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla Cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento; g) "il prezzo di negoziazione": il prezzo, riferito proporzionalmente a cento lire di capitale nominale, al quale il singolo contratto e' concluso attraverso l'incontro della "proposta" con l'"applicazione"; h) "il prezzo di regolamento alla consegna": il valore del titolo nozionale, riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, accertato dal Comitato di gestione al termine dell'"ultimo giorno di contrattazione" del contratto, sulla base della media ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel Mercato per un ammontare complessivo, negli ultimi 15 minuti di contrattazione, non inferiore a 50 titoli nozionali, ovvero, in mancanza, della media ponderata dei prezzi, nel mercato a pronti sottostante, nello stesso periodo di tempo, dei titoli compresi nel paniere; i) "proposta": l'offerta di acquisto o di vendita esposta attraverso il circuito telematico dai soggetti abilitati, con l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantita' di titoli nozionali e del prezzo offerti: "il prezzo offerto puo' essere modificato, prima dell'incontro con un'applicazione, con variazioni minime pari a lire 0,01", all'atto di immissione della proposta l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi; l) "Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia": il regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle "disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia"; m) "titolo nozionale": una quantita' di buoni del Tesoro italiano pari a 200 milioni di lire di valore nominale, con tasso d'interesse nominale annuo lordo del 6% e cedola semestrale, sul valore del quale "titolo" e' stabilito l'importo dovuto per i valori mobiliari, di pari ammontare, da individuare e trasferire ai sensi degli articoli 6 e 7; n) "ultimo giorno di contrattazione": la sessione di contrattazione dell'ultimo giorno nel quale possono essere stipulati nel Mercato contratti che debbono essere interamente eseguiti il quarto giorno lavorativo successivo. 2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto occorra, elementi integrativi della parte dispositiva del presente contratto. Art. 2. Conclusione del contratto 1. La conclusione del contratto avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore e' tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalita' stabilite per il funzionamento del sistema, di una "proposta" e di un "ordine". 2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1. Art. 3. Oggetto del contratto 1. Il contratto ha per oggetto la compravendita a termine di una quantita' concordata di "titoli nozionali", alle condizioni della "proposta" e dell'"applicazione" soddisfatto dal Sistema, nonche' le obbligazioni di cui al comma 2. 2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei "margini di variazione" "e dei margini aggiuntivi" di cui all'art. 5, che sono a carico del venditore in caso di differenza positiva (aumento dei corsi) o, rispettivamente, del compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi). Art. 4. Prezzo di negoziazione 1. Il prezzo indicato nella "proposta" e nell'"applicazione" si intende espresso in lire italiane ed e' riferito a cento lire di valore nominale del "titolo nozionale". Art. 5. Margini di variazione 1. I "margini di variazione" che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, comma 2, "ed i margini aggiuntivi, ove richiesti" sono determinati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia. 2. L'obbligazione relativa ai "margini" di cui all'art. 3, comma 2, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5. Art. 6. Esecuzione del contratto 1. Il contratto comporta un'esecuzione giornaliera, relativamente ai "margini di variazione", "un'esecuzione eventuale relativamente ai margini aggiuntivi che venissero richiesti" ed un'esecuzione finale per quanto riguarda il trasferimento dei titoli e del loro corrispettivo, salvi gli effetti della compensazione derivante dall'intervento della Cassa di compensazione e garanzia. 2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, "del decreto ministeriale del Tesoro 24 febbraio 1994", l'esecuzione finale del contratto avviene, con l'intervento della Cassa di compensazione e garanzia, presso la Stanza di compensazione dei valori mobiliari e secondo le modalita' da questa stabilite. Le parti contraenti restano impegnate, qualora non aderiscano o non possano aderire direttamente alla Stanza di compensazione, a stipulare i necessari accordi con un aderente alla Stanza medesima, che sia operatore del mercato, per la puntuale esecuzione del contratto per il tramite di questi. 3. Le posizioni relative ai contratti disciplinati dal presente atto sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera della Stanza di compensazione il secondo giorno lavorativo successivo all'"ultimo giorno di contrattazione". Art. 7. Facolta' di scelta in ordine ai titoli da trasferire 1. Il venditore ha la facolta' di scegliere, per ciascun "titolo nozionale", la specie di buoni del Tesoro da trasferire entro un paniere costituito da buoni quinquennali del Tesoro italiano a tasso nominale fisso, con cedole semestrali, rimborsabili in un'unica soluzione alla scadenza, con vita residua, al "giorno di liquidazione", compresa tra i tre anni e sei mesi e i cinque anni e facenti parte di una emissione che abbia raggiunto un ammontare non inferiore a tremila miliardi di lire almeno dieci giorni lavorativi prima del "giorno di liquidazione". 2. La dichiarazione di scelta e' comunicata alla Cassa di compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro tre ore dalla chiusura dell'"ultimo giorno di contrattazione". Nel caso in cui la dichiarazione di scelta non sia pervenuta entro detto termine, la scelta e' effettuata dalla Cassa di compensazione e garanzia che vi provvede entro la stessa giornata, dandone comunicazione al venditore. 3. La Cassa di compensazione e garanzia provvede, entro il giorno lavorativo successivo all'"ultimo giorno di contrattazione", a dare notizia alle parti acquirenti della specie di titoli che riceveranno. 4. Il Comitato di gestione comunica al Mercato i titoli inseriti nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione. Art. 8. Corrispettivo dei titoli da ricevere 1. La Cassa di compensazione e garanzia comunica alle parti acquirenti "entro il termine di cui all'art. 7 comma 3" l'importo da versare il "giorno di liquidazione presso la stanza di compensazione. 2. L'importo di cui al comma 1 (importo dovuto: ID) e' pari al "Prezzo di regolamento alla consegna" (PRC), rettificato dal Fattore di conversione (FC) dal "titolo nozionale" a ciascuna specie di buoni del Tesoro che saranno effettivamente trasferiti, aumentato degli interessi netti maturati (IMnet), al "giorno di liquidazione", su detti titoli, secondo le formule allegate quale parte integrante del presente contratto. 3. Rimangono definitivamente acquisiti a favore della parte venditrice gli interessi da questa percepiti successivamente alla conclusione del contratto e fino al "giorno di liquidazione" riguardo ai titoli che effettivamente formeranno oggetto di trasferimento attraverso la stanza di compensazione. Art. 9. Sistema di compensazione e garanzia 1. Il Sistema, contestualmente alla conclusione del contratto, comunica per conto dei contraenti alla Cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, la posizione acquirente o venditrice da esse assunta, l'oggetto e le condizioni contrattuali. 2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al venditore e all'acquirente, assumendo con cio' nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 10. 3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla Cassa il venditore e l'acquirente rimangono vincolati verso la Cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui possa discendere l'invalidita' o l'inefficacia dello stesso, ne' quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo puo' essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte. Art. 10. Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta 1. Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 9, ai contratti conclusi nel Mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscano indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia. 2. Nei casi indicati nel comma 1 il sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della Cassa di compensazione e garanzia, nella qualita' di aderente generale. 3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 2, le comunicazioni alla Cassa di cui all'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati. 4. La Cassa di compensazione e garanzia da' la conferma di cui all'art. 9, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale e' collegato. 5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale gia' propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che e' collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla Cassa di compensazione e garanzia nei propri confronti. 6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 9. Art. 10-bis. Contratti conclusi in regime di give up 1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli articoli 9 e 10, ai contratti conclusi nel Mercato nei casi in cui uno o entrambi i contraenti operino applicando la procedura di "give up". 2. Le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, sono effettuate dal Sistema anche a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano nella qualita' di Compensatore in "give-up", fermo quanto previsto nell'art. 10, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni. 3. Le comunicazioni alla cassa effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i Compensatore/i in "give-up" interessato/i. 4. La Cassa di compensazione e garanzia da' la conferma di cui all'art. 9, comma 2, al/ai Compensatore/i in "give-up" ed alla controparte del/i Negoziatore/i in "give-up", qualora non operi nella stessa qualita', nonche' al suo aderente generale ove si applichi l'art. 10. 5. Per effetto della conferma di cui al comma 4, la Cassa assume nei confronti del/i Compensatore/i in "give-up" la posizione contrattuale gia' propria della controparte del/i Negoziatore/i in "give-up" che e'/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in "give-up", dall'art. 9, comma 2, o - a seconda del caso - dall'art. 10, comma 5. 6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del Compensatore in "give-up" quanto previsto nella seconda parte dell'art. 9, comma 3. Art. 11. Risoluzione per eccessiva onerosita' 1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il sistema rientrano tra quelli per i quali non e' ammessa la risoluzione per eccessiva onerosita', essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale. Art. 12. Legge applicabile e Foro competente 1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il Sistema sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare - e senza con cio' nulla escludere - per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validita', le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione. 2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 e' competente il Foro di Roma. ---------- Allegato Formula per la determinazione dell'importo dovuto (ID) ID =(PRC x FC2.000.000) + IMnet Formula per la determinazione del Fattore di conversione (FC) 1 C C 1 100 180 - z + 1 FC = _______ x ( _ + ____ x ( 1 - _ ) + ___ ) - C x ___________ y/182,5 2 0,06 m m 360 (1,03) (1,03) (1,03) dove: FC = fattore di conversione relativo a 1 lire di capitale nominale, arrotondato alla sesta cifra decimale; C = cedola nominale annua lorda, relativa a 100 lire di capitale nominale, del titolo da trasferire; y = numero dei giorni - calcolato in base all'anno solare - compresi tra il "giorno di liquidazione" (incluso) ed il giorno di messa in pagamento della cedola in corso di maturazione (escluso) relativa al titolo da trasferire; m = numero delle cedole semestrali residue, dopo il pagamento di quella in corso di maturazione, del titolo da trasferire; z = numero dei giorni - calcolato in base ad un anno di 360 giorni - intercorrenti tra il "giorno di liquidazione" (incluso) ed il giorno di messa in pagamento della cedola in corso di maturazione (escluso) al titolo da trasferire. Formula per il calcolo degli interessi netti maturati (IMnet) z + 1 IMnet = 2.000.000 x C x 1 (1 - 0,1250) x _____ 360 dove: C = cedola nominale annua lorda, relativa a 100 lire di capitale nominale del titolo da trasferire; z = numero dei giorni - calcolato in base ad un anno di 360 giorni - intercorrenti tra la data iniziale di computo (inclusa) per la cedola in corso di maturazione ed il "giorno di liquidazione" (escluso). La cifra 0,1250 rappresenta l'aliquota della ritenuta fiscale alla fonte (12,50%). Qualora l'aliquota fosse modificata detta cifra sara' variata corrispondentemente. Attualmente detta aliquota e' pari a 0.