Art. 2. Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, e' vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 8295/1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, facente parte dei comuni di Modica e Scicli, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.