Art. 2.
 Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque,
entro  e  non  oltre il biennio successivo alla data di pubblicazione
del  presente  decreto,  e'  vietata,  nel  territorio  descritto   e
individuato  nel  decreto  n.  8295/1994,  pubblicato  nella Gazzetta
ufficiale della regione siciliana n. 4 del 14 gennaio  1995,  facente
parte  dei comuni di Modica e Scicli, ogni modificazione dell'assetto
del territorio, nonche'  qualsiasi  opera  edilizia,  con  esclusione
degli   interventi   di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.