Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940. Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sara' trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Modica e Scicli perche' venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi. Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale sara' contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Modica e Scicli, dove gli interessati potranno prenderne visione. La soprintendenza competente comunichera' a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo dei comuni di Modica e Scicli. Palermo, 9 dicembre 1996 L'assessore: D'Andrea