Art. 3.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge  n.  1497/1939  e
dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.
 Una   copia   della   Gazzetta  ufficiale  della  regione  siciliana
contenente il presente decreto sara' trasmessa, entro il  termine  di
mesi  uno  dalla  sua  pubblicazione, per il tramite della competente
soprintendenza, ai comuni di Modica e Scicli  perche'  venga  affissa
per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.
 Altra    copia    della    predetta    Gazzetta    ufficiale   sara'
contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di  Modica
e Scicli, dove gli interessati potranno prenderne visione.
 La  soprintendenza  competente  comunichera' a questo assessorato la
data dell'effettiva affissione del numero  della  Gazzetta  ufficiale
sopra citata all'albo dei comuni di Modica e Scicli.
  Palermo, 9 dicembre 1996
                                                L'assessore: D'Andrea