Art. 1. Finanziamenti - Procedure - Premio per la perdita di reddito - Incentivi per l'abbandono della produzione - Assegnazione di quote ai giovani produttori - Fondo interbancario di garanzia - Commissione governativa di indagine - Anagrafe del bestiame - Conservazione stanziamenti - Misure di accompagnamento della PAC - Disposizioni previdenziali per il settore agricolo Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468 1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessita' delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonche' per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, il Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine societa' per azioni (Meliorconsorzio) e' autorizzato a concedere, con il concorso dello Stato, finanziamenti di durata quinquennale, compreso un anno di preammortamento, fino all'importo complessivo di lire 350 miliardi, alle aziende suddette titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I predetti finaziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 15,40 per cento del finanziamento medesimo. 3. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996, la quota di contributo dello Stato non puo' superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, sentiti gli assessorati regionali all'agricoltuta, dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che a tal fine prevede, per ciascuna tipologia di bestiame ed area geografica, la misura della perdita di reddito determinatasi. 4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal comma 1, sono erogati esclusivamente entro il 1 luglio 1997 e sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia. 5. I finanziamenti di cui ai commi da 1 a 4 possono essere altresi' concessi, alle medesime condizioni, dalle altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 6. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda ed al Meliorconsorzio o ad altra banca di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, entro il 31 marzo 1997. Le modalita' di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalita' tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del tesoro. 7. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda, previa verifica da parte della stessa della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento. 8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 7, determinato in lire 53,900 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9. Le aziende agricole di cui al comma 1, ubicate nelle aree a piu' alta vocazione produttiva e che non abbiano richiesto il finanziamento di cui ai commi da 1 a 8, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del comma 3, da erogarsi da parte dell'AIMA previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda. L'ammontare del premio e' determinato anche in relazione al numero delle domande ammesse. 10. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda e all'AIMA entro il 31 marzo 1997. 11. I premi di cui al comma 9 possono essere erogati esclusivamente entro il 1 luglio 1997. 12. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 72 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, gia' rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA. 13. Ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera, nelle aree a piu' alta vocazione produttiva, puo' essere accordato, ai produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, che non richiedano i benefici delle misure di cui ai commi 1 e 9, un premio per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino nell'azienda, da realizzarsi entro il 31 marzo 1997, calcolato sulla base del numero di vacche da latte in stalla alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di lire 800 mila a capo e di lire 400 per kg di quota posseduta, sara' erogato da parte dell'AIMA, previa verifica e autorizzazione della regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda. 14. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 31 marzo 1997. La predetta istanza deve in ogni caso contenere l'espressa rinuncia alla quota posseduta e l'impegno a non riprendere la produzione nell'azienda. 15. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie del premio sono attribuiti alla riserva nazionale a partire dal 1 aprile 1997. 16. All'onere derivante dai commi 9 e 13, determinato in complessivi 80 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilita' del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 35 miliardi, mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7560 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 17. Nei limiti dei quantitativi complessivi di cui al comma 15, sono gratuitamente attribuiti, a domanda, quantitativi di riferimento supplementari dalla riserva nazionale ai giovani produttori di eta' inferiore a 40 anni, titolari, contitolari o collaboratori familiari, iscritti nella apposita gestione previdenziale, di un'impresa con quota inferiore a 500.000 kg, alla data del 1 aprile 1997, ed ai produttori titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di una quota non superiore a 60.000 kg, o a 100.000 kg nelle zone di montagna, che siano tutti comunque in grado di dimostrare di avere svolto attivita' produttiva nel periodo 1996-97 e che, in ogni caso, non abbiano venduto ne' affittato quote di loro spettanza nel corso dei periodi 1994-95, 1995-96 e 1996-97. 18. L'attribuzione di cui al comma 17 e' effettuata a livello regionale e non puo' riguardare quantitativi superiori al 20 per cento della quota gia' detenuta dai produttori interessati dagli interventi. I beneficiari perdono la facolta' di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del periodo 1999-2000. 19. Ai medesimi soggetti di cui al comma 17, e con le medesime prescrizioni di cui ai commi 17 e 18, sono attribuiti i quantitativi di riferimento per le vendite dirette risultanti nella riserva nazionale alla data del 1 aprile 1997. 20. La domanda di attribuzione della quota deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 30 aprile 1997. 21. Gli istituti tecnici agrari e gli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, statali o legalmente riconosciuti, che nell'ambito delle proprie attivita' didattiche allevano vacche da latte, possono richiedere l'assegnazione a titolo gratuito, con decorrenza dal periodo 1997-98, di quote latte nella quantita' necessaria a garantire la sopravvivenza economica e la funzione didattica di ciascuna azienda agraria d'istituto. 22. Al Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e all'articolo 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' destinato, per il riequilibrio della situazione patrimoniale finanziaria, un contributo straordinario di lire 150 miliardi a carico del bilancio dello Stato a valere sugli esercizi finanziari dal 1997 al 1999. 23. Un contributo straordinario, di ammontare complessivamente pari a quello previsto dal comma 22, potra' essere versato dalle banche che hanno effettuato operazioni di credito agrario garantite dal Fondo, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta dell'Associazione bancaria italiana (ABI). 24. I contributi previsti nei commi 22 e 23 non concorrono a formare il reddito imponibile del Fondo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, ne' la base di computo dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. 25. Il contributo straordinario di cui al comma 23 e' deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile delle banche eroganti. 26. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22, determinato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 27. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 25, determinate in lire 47 miliardi per il 1998 ed in lire 27 miliardi per il 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 28. E' istituita una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di accertare la sussistenza di eventuali irregolarita' nella gestione delle quote da parte di soggetti pubblici e privati, nonche' di eventuali irregolarita' nella commercializzazione di latte e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, anche in relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti. 29. La commissione e' nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed e' composta da sette membri scelti tra magistrati ordinari, funzionari ed esperti della materia. La commissione utilizza personale ed uffici dei Ministeri del tesoro, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Dipartimento della funzione pubblica. 30. La commissione, per lo svolgimento dei propri lavori, ha facolta' di accedere agli uffici ed archivi pubblici e alla documentazione delle aziende di produzione e trasformazione lattiera e puo' avvalersi della collaborazione dell'Arma dei carabinieri ed in particolare del Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari costituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia di Stato. 31. La commissione e' tenuta a presentare la propria relazione conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, che provvedono a trasmetterla immediatamente al Parlamento, entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento, formulando specifiche proposte circa la efficiente e trasparente riorganizzazione della gestione del sistema e circa il perseguimento ai sensi di legge o di regolamento delle responsabilita' eventualmente accertate nei confronti dei soggetti di cui al comma 28. 32. Il compenso spettante ai membri della commissione e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale. 33. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 28 a 32, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 34. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e dall'articolo 2, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli acquirenti hanno facolta' di versare entro il 31 gennaio 1997 il 25 per cento del prelievo supplementare dovuto per il periodo 1995-96, con l'obbligo di versare la somma residua entro dieci giorni dalla presentazione della relazione della commissione governativa di indagine di cui al comma 31 e comunque entro il 10 maggio 1997. Restano in ogni caso fermi i versamenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 35. Sulla base delle specifiche risultanze della relazione della commissione governativa di indagine, entro i successivi sessanta giorni l'AIMA provvede ad operare le eventuali rettifiche agli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-96 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-97. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'AIMA provvede a restituire le somme versate in piu' e a ripetere quelle versate in meno. 36. Al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo i dati reali derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa alla identificazione ed alla registrazione degli animali, il Ministero della sanita' realizza un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati distribuita, elaborata anche sulla base dei dati e delle relative variazioni trasmessi dall'Associazione italiana allevatori (AIA) e dai soggetti pubblici delegati alla gestione del sistema allevatoriale italiano. 37. La banca dati, di cui al comma 36, e' articolata su tre livelli: locale, regionale e nazionale collegati in rete. 38. Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, gia' dotate di anagrafe del bestiame, si provvede in sede locale all'attuazione della direttiva numero 92/102/CEE, assicurando l'interconnessione con il sistema nazionale. 39. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'AIMA, le regioni e le province autonome sono interconnessi attraverso i propri sistemi informativi alla banca dati di cui al comma 36, ai fini dell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza. Le altre amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti interessati possono accedere alla banca dati suddetta secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. 40. Il Ministero della sanita' provvede alla realizzazione della banca dati di cui al comma 36 utilizzando le economie di spesa derivanti dalla cessazione di altri propri sistemi di identificazione, adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996. Al fabbisogno relativo agli anni successivi, valutato in lire 1 miliardo annuo, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale; conseguentemente e' ridotto, a decorrere dal 1998, di pari importo l'accantonamento destinato all'indennita' per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218. 41. Nelle more della realizzazione del sistema informativo di cui al comma 36, l'AIMA, d'intesa con le regioni e le province autonome, per assicurare il tempestivo rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia zootecnica e prodotti derivati, provvede a reperire direttamente le informazioni occorrenti all'attuazione dei controlli di propria competenza, anche mediante l'utilizzo di banche dati gia' disponibili nel comparto agricolo a livello centrale e regionale. 42. L'AIMA, le regioni e le province autonome si avvalgono dell'anagrafe di cui al comma 36 per effettuare i necessari riscontri al fine della corretta applicazione del regime delle quote latte, adottando i provvedimenti conseguenti in ordine alla titolarita' ed alla consistenza delle medesime. 43. Al fine di assicurare la continuita' delle prestazioni del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, la convenzione 28 novembre 1991, approvata con decreto ministeriale n. 26863 del 29 novembre 1991 e registrata dalla Corte dei conti il 10 dicembre 1991, e' prorogata per un ulteriore anno per consentire la stipula degli atti esecutivi necessari da sottoporre al parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 44. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 45. Per assicurare la funzionalita' dei servizi, le iniziative di sviluppo agricolo, gli interventi a favore della pesca e della montagna e l'espletamento dei controlli antifrode, le disponibilita' dei capitoli 1019, 1020, 1140, 7283, 7290, 3535, 3583, 7977, 4046, 4047, 4087, 4088, 5002, 5005, 8600, 8800 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1997. 46. Per consentire il completamento dei pagamenti relativi all'anno 1996 degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e' autorizzata la spesa di lire 72,2 miliardi per l'anno 1997. 47. All'onere derivante dall'attuazione del comma 46, determinato in lire 72,2 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 48. La somma prevista al comma 46 e' iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997. 49. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 50. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, e' rideterminata per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta misura si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno 1997. La predetta riduzione e' fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per cento ed opera per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Alle predette riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. 51. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997, sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di 10 punti percentuali nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. 52. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati nel secondo trimestre 1996 e' differito, senza interessi od altri oneri, dal 20 gennaio 1997 al 10 marzo 1997. Il relativo onere e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997. 53. Agli oneri derivanti dai commi 50, 51 e 52, valutati in lire 344 miliardi per l'anno 1997 e in lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 334 miliardi per il 1997 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per lire 10 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 54. A decorrere dal periodo 1997-1998, i commi 10 e 11 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono abrogati. Riferimenti normativi Comma 1: - Per il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 novembre 1992 vedi nota all'art. 01. - La legge 26 novembre 1992, n. 468, reca: "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario". Comma 3: - Il regolamento (CEE) n. 1357 del Consiglio dell'8 luglio 1996: "dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento". Si trascrive il testo dell'art. 4: "Gli Stati membri possono: a) utilizzare gli importi indicati in allegato per effettuare pagamenti ai produttori nel settore delle carni bovine alle prese con gravi problemi conseguiti alla situazione del mercato e non completamente risolti dai provvedimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 e b) entro il 1 luglio 1997 erogare aiuti di Stato a tali produttori, in aggiunta ai pagamenti di cui alla lettera a), a condizione che tali aiuti non comportino il superamento della perdita di reddito stimata. In nessun caso l'aiuto nazionale complessivo erogato da uno Stato membro secondo il presente regolamento.". Comma 5: - L'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". Si trascrive il testo dell'art. 10: "Art. 10 (Attivita' bancaria). - 1. La raccolta di risparmio tra pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria. Essa ha carattere d'impresa. 2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria, ogni altra attivita' finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge.". Comma 6: - L'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e' trascritto in nota al comma 5. Comma 12: - La legge 29 dicembre 1990, n. 482, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990).". Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 72: "2. Le operazioni di pagamento per l'attuazione dei regolamenti comunitari a durata pluriennale, rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui al comma 1, restano attribuite alla competenza di detto Fondo, anche nel caso di intervenute modifiche delle relative fonti di finanziamento da parte della Comunita' economica europea.". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.". Si trascrive il testo dell'art. 5: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1997, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.". Comma 13: - Per il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, vedi nota all'art. 01. - Per la legge 26 novembre 1992, n. 468, vedi nota all'art. 1. Comma 16: - L'art. 4 del D.L. 20 settembre 1996, n. 489, reca: "Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996", quale risulta a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione 5 novembre 1996, n. 578, prevede la copertura finanziaria per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996. Si trascrive il testo dell'art. 4: "Art. 4. - All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsioine del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Comma 22: - La legge 2 giugno 1961, n. 454, reca: "Piano quinquennale per lo svolgimento dell'agricoltura". Si trascrive il testo dell'art. 36: "Art. 36 (Fondo inerbancario di garanzia). - Tra gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento e' istituito un ''Fondo interbancario di garanzia'' per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative. La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive. In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti. Il ''Fondo interbancario di garanzia'' ha personalita' giuridica e gestionale autonoma ed e' amministrato da un Comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli Istituti, e Sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale. Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del Comitato. Spetta al Comitato di deliberare in ordine: a) all'organizzazione dei servizi del ''Fondo interbancario di garanzia''; b) ai criteri e alle specifiche modalita' che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi; c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al ''Fondo'' dagli Istituti di credito; d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del ''Fondo''. Il ''Fondo'' e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministero per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Le dotazioni finanziarie del ''Fondo interbancario di garanzia'' sono costituite: a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli Istituti medesimo sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma; b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio; c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5 (44), da versare dalla ''Cassa'' stessa entro due mesi dalla richiesta del Comitato; d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore dalla presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste; e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al ''Fondo interbancario di garanzia''. La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilita' finanziarie del ''Fondo''. Sono trasferite al ''Fondo interbancario di garanzia'' le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge. Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina di cui all'art. 7 della legge 1 febbraio 1956, n. 53". - Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico della legge in materia bancaria e creditizia". Si trascrive di seguito il testo dell'art. 45: "Art. 45 (Fondo interbancario di garanzia). - 1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita' delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia. 3. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro. 4. Presso il Fondo e' operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3. 5. Presso il Fondo e' altresi' operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalita' giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3". Comma 24: - Il D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, reca: "Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese". Comma 28: - Per il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, vedi nota all'art. 01. Comma 30: - La legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante: "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali", all'art. 8 cosi' recita: "Art. 8. - 1. Ferme restando le funzioni di polizia del Corpo forestale dello Stato connesse alle materie di competenza del Ministero, il Ministro si avvale anche di un rapporto operativo dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alle dipendenze funzionali del Ministero e che persegue i seguenti fini: a) svolgere controlli straordinari nel settore dei reati in danno della Comunita' economica europea, commessi da parte di soggetti che percepiscono contributi comunitari indebitamente; b) concorrere all'attivita' di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agroalimentare, d'intesa con l'Ispettorato centrale repressione frodi; c) concorrere all'esecuzione di controlli, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, sugli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo". Comma 34: - L'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, recante: "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996", prevede modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468 e altre disposizioni". Si trascrive di seguito il testo del comma 3 del suddetto art. 3, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642: "3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'art. 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale". - Si trascrive il testo del comma 170 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "170. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome". Comma 36: - Il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, emana il regolamento recante: "Norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali". - La direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 stabilisce le prescrizioni in materia di identificazione o registrazione degli animali. Comma 38: - Per la direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, vedi nota al comma 36. Comma 40: - Per il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, vedi nota al comma 36. - La legge 2 giugno 1988, n. 218, reca: "Misure per la lotta contro l'afta epizootica e a altre malattie epizootiche degli animali". Comma 43: - La legge 4 giugno 1994, n. 194, recante: "Interventi a sostegno dell'agricoltura, all'art. 15 prevede l'istituzione di un sistema informativo agricolo nazionale. Si trascrive di seguito il testo della norma: "Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricoloe e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzaizone, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo. Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Per i fini di cui al precedente primo comma e' autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986". - Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Comma 46: - Il D.L. 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, reca: "Attuazione di regolamenti relativi alla riforma della politica agricola comune". - Il D.L. 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, reca: "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995". - Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, reca: "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996". Comma 50: - L'art. 14, comma 1, della legge 1 marzo 1988, n. 64, recante: "Disciplina organica nell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", prevede la riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali. Si trascrive di seguito il testo dell'art. 14, comma 1: "1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1 gennaio 1987, e' concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente cosi' come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie". - L'art. 6 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, recante: "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati", prevede la fiscalizzazione degli oneri sociali. Si trascrivono i testi dei commi 9 e 13 dell'art. 6: "9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1; c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1". "13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, puo' disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitivita' dell'accertamento". Comma 51: - La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica". Si trascrive il comma 27 dell'art. 11: "27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: ''5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. 5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. 5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro''". - Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, reca: "Disciplina delle agevolazioni tributarie". Si trascrive il testo dell'art. 9: "Art. 9 (Territori montani). - L'imposta locale sui redditi e' ridotta alla meta' per i redditi dominicale e agrario: a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte; b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione e' disposta d'ufficio e decorre dall'anno sucessivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco; c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte. Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprieta' diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. I trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunita' montane, di beni, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente. Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi. Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni". - La legge 27 dicembre 1977, n. 984, reca: "Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani". Si trascrive il testo dell'art. 15: "Art. 15. - Gli indirizzi di cui al precedente art. 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacita' di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico. Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare: a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime; b) le opere da realizzare, le priorita' e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti". Comma 54: - La legge 26 novembre 1992, n. 468, reca: "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario". Si trascrivono i commi 10 e 11 dell'art. 10 della legge: "10. In caso di applicazione del comma 6, la quota ceduta e' ridotta del 15 per cento al fine di costituire un'apposita riserva per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo nonche' ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone di montagna, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali la riduzione si applica nella misura del 10 per cento. 11. La riserva di cui al comma 10 e' costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 10 sulla base di criteri oggettivi di priorita' deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro dodici mesi dalla loro disponibilita', decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale".