Art. 1.
Finanziamenti - Procedure -  Premio  per  la  perdita  di  reddito  -
Incentivi per l'abbandono della produzione - Assegnazione di quote ai
giovani  produttori  -  Fondo interbancario di garanzia - Commissione
governativa di indagine  -  Anagrafe  del  bestiame  -  Conservazione
stanziamenti  -  Misure  di  accompagnamento della PAC - Disposizioni
previdenziali  per  il  settore  agricolo  Modifiche  alla  legge  26
novembre 1992, n.  468
 1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessita' delle
aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario
danneggiato  dalla  crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia
spongiforme bovina,  nonche'  per  garantire  il  risanamento  ed  il
ripristino  del  patrimonio zootecnico, il Consorzio nazionale per il
credito a medio e lungo termine societa' per azioni (Meliorconsorzio)
e'  autorizzato  a  concedere,   con   il   concorso   dello   Stato,
finanziamenti   di   durata   quinquennale,   compreso   un  anno  di
preammortamento, fino all'importo complessivo di lire  350  miliardi,
alle  aziende  suddette titolari di un quantitativo di riferimento ai
sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28  dicembre
1992,  come  attribuito  dalla  legge  26  novembre  1992,  n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni.
 2. I predetti finaziamenti, cui  si  applica  il  tasso  globale  di
riferimento  per  operazioni di credito agrario di durata superiore a
diciotto mesi  vigente  alla  data  del  loro  perfezionamento,  sono
integrati  da  un  contributo  in conto capitale a carico dello Stato
pari al 15,40 per cento del finanziamento medesimo.
 3.  In  applicazione  di  quanto  disposto   dall'articolo   4   del
regolamento  (CE)  n.  1357/96  del  Consiglio dell'8 luglio 1996, la
quota di contributo dello Stato non puo' superare  l'ammontare  della
perdita  di  reddito  subita  dal  produttore  a  seguito della crisi
provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi
per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, sentiti gli
assessorati regionali all'agricoltuta, dall'Azienda di Stato per  gli
interventi  nel  mercato agricolo (AIMA), che a tal fine prevede, per
ciascuna tipologia di bestiame ed area geografica,  la  misura  della
perdita di reddito determinatasi.
 4.  I  finanziamenti  integrati dal contributo dello Stato, previsti
dal comma 1, sono erogati esclusivamente entro il  1  luglio  1997  e
sono  assistiti  dalle  garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla
garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.
 5. I finanziamenti di cui ai commi da 1 a 4 possono essere  altresi'
concessi,  alle  medesime  condizioni,  dalle  altre  banche  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
 6. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla regione
o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda ed al Meliorconsorzio o
ad altra banca di cui  all'articolo  10  del  decreto  legislativo  1
settembre  1993,  n.  385,  entro  il  31 marzo 1997. Le modalita' di
accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e  le  altre
modalita'  tecniche  dell'intervento sono determinate con decreto del
Ministro  delle  risorse agricole, alimentari e forestali di concerto
con il Ministro del tesoro.
 7. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia
autonoma ove e' ubicata l'azienda, previa  verifica  da  parte  della
stessa   della  sussistenza  dei  requisiti  oggettivi  e  soggettivi
dell'intervento.
 8.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei  commi  da  1  a   7,
determinato  in  lire  53,900  miliardi  per l'anno 1997, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 9.  Le aziende agricole di cui al comma 1, ubicate nelle aree a piu'
alta  vocazione  produttiva  e   che   non   abbiano   richiesto   il
finanziamento  di cui ai commi da 1 a 8, possono richiedere un premio
commisurato  alla  perdita  di   reddito   subita   a   causa   della
encefalopatia  spongiforme  bovina, determinata ai sensi del comma 3,
da erogarsi da parte  dell'AIMA  previa  verifica  ed  autorizzazione
della   regione  o  provincia  autonoma  ove  e'  ubicata  l'azienda.
L'ammontare del premio e' determinato anche in  relazione  al  numero
delle domande ammesse.
 10.  La  domanda per il premio deve essere presentata alla regione o
provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda e all'AIMA  entro  il  31
marzo 1997.
 11.  I premi di cui al comma 9 possono essere erogati esclusivamente
entro il 1 luglio 1997.
 12. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 72 della legge 29  dicembre
1990,  n.  428,  e  le  funzioni  residuali concernenti i regolamenti
comunitari a durata pluriennale, gia' rientranti nella competenza del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n.  183, sono espletate dall'AIMA.
 13.  Ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera, nelle
aree a piu' alta vocazione  produttiva,  puo'  essere  accordato,  ai
produttori  titolari  di  un quantitativo di riferimento ai sensi del
regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come
attribuito dalla  legge  26  novembre  1992,  n.  468,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che non richiedano i benefici delle
misure di cui ai commi 1 e 9, un  premio  per  l'abbandono  totale  e
definitivo   della   produzione  di  latte  bovino  nell'azienda,  da
realizzarsi entro  il 31 marzo 1997, calcolato sulla base del  numero
di  vacche  da  latte  in  stalla  alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale  premio,  in
misura  di  lire  800  mila  a  capo  e  di  lire 400 per kg di quota
posseduta, sara'  erogato  da  parte  dell'AIMA,  previa  verifica  e
autorizzazione  della  regione  o  provincia  autonoma ove e' ubicata
l'azienda.
 14. La domanda per il premio deve essere presentata alla  regione  o
provincia  autonoma ove e' ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 31
marzo  1997.  La  predetta  istanza  deve  in  ogni  caso   contenere
l'espressa rinuncia alla quota posseduta e l'impegno a non riprendere
la produzione nell'azienda.
 15.   I   quantitativi   di   riferimento   spettanti  alle  aziende
beneficiarie del premio sono  attribuiti  alla  riserva  nazionale  a
partire dal 1 aprile 1997.
 16. All'onere derivante dai commi 9 e 13, determinato in complessivi
80 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante
utilizzo  delle  disponibilita'  del bilancio di previsione dell'AIMA
per l'anno 1997 e, quanto a lire 35 miliardi, mediante corrispondente
riduzione delle disponibilita' in conto  residui  del  capitolo  7560
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle risorse agricole,
alimentari   e    forestali    per    l'anno    1997,    intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  4  del  decreto-legge  20  settembre  1996,   n.   489,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578.
Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 17. Nei limiti dei quantitativi complessivi di cui al comma 15, sono
gratuitamente  attribuiti,  a  domanda,  quantitativi  di riferimento
supplementari dalla riserva nazionale ai giovani produttori  di  eta'
inferiore a 40 anni, titolari, contitolari o collaboratori familiari,
iscritti  nella  apposita  gestione  previdenziale, di un'impresa con
quota inferiore a 500.000 kg, alla data del  1  aprile  1997,  ed  ai
produttori  titolari,  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto, di una quota non superiore a 60.000 kg, o a 100.000 kg nelle
zone di montagna, che siano tutti comunque in grado di dimostrare  di
avere  svolto attivita' produttiva nel periodo 1996-97 e che, in ogni
caso, non abbiano venduto ne' affittato quote di loro  spettanza  nel
corso dei periodi 1994-95, 1995-96 e 1996-97.
 18.  L'attribuzione  di  cui  al  comma  17  e' effettuata a livello
regionale e non puo' riguardare  quantitativi  superiori  al  20  per
cento  della  quota  gia'  detenuta  dai produttori interessati dagli
interventi.  I beneficiari perdono la facolta' di vendere o  dare  in
affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del periodo
1999-2000.
 19.  Ai  medesimi  soggetti  di  cui  al comma 17, e con le medesime
prescrizioni di cui ai commi 17 e 18, sono attribuiti i  quantitativi
di  riferimento  per  le  vendite  dirette  risultanti  nella riserva
nazionale alla data del 1 aprile 1997.
 20. La domanda di attribuzione della quota  deve  essere  presentata
alla  regione  o  provincia  autonoma  ove  e'  ubicata  l'azienda ed
all'AIMA, entro il 30 aprile 1997.
 21. Gli istituti tecnici agrari e  gli  istituti  professionali  per
l'agricoltura  e  l'ambiente,  statali o legalmente riconosciuti, che
nell'ambito delle proprie attivita'  didattiche  allevano  vacche  da
latte,  possono  richiedere  l'assegnazione  a  titolo  gratuito, con
decorrenza dal  periodo  1997-98,  di  quote  latte  nella  quantita'
necessaria  a  garantire  la  sopravvivenza  economica  e la funzione
didattica di ciascuna azienda agraria d'istituto.
 22. Al Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della
legge  2  giugno  1961,  n.  454,  e  all'articolo  45  del   decreto
legislativo   1   settembre  1993,  n.  385,  e'  destinato,  per  il
riequilibrio della situazione patrimoniale finanziaria, un contributo
straordinario di lire 150 miliardi a carico del bilancio dello  Stato
a valere sugli esercizi finanziari dal 1997 al 1999.
 23.  Un contributo straordinario, di ammontare complessivamente pari
a quello previsto dal comma 22, potra' essere  versato  dalle  banche
che  hanno  effettuato  operazioni  di  credito agrario garantite dal
Fondo, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro
del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta  dell'Associazione  bancaria
italiana (ABI).
 24. I contributi previsti nei commi 22 e 23 non concorrono a formare
il  reddito  imponibile  del  Fondo  ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui  redditi,  ne'  la
base  di  computo  dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di
cui al decreto-legge 30  settembre  1992,  n.  394,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
 25.  Il contributo straordinario di cui al comma 23 e' deducibile ai
fini  della  determinazione  del  reddito  imponibile  delle   banche
eroganti.
 26. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22, determinato in
lire  50  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1997, 1998 e 1999, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1997,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 27.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione del comma 25,
determinate in lire 47 miliardi per il 1998 ed in  lire  27  miliardi
per  il  1999,  si  provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i
detti  anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del   bilancio
triennale  1997-1999,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per   il   1997,   all'uopo    utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 28.  E' istituita una commissione governativa di indagine in materia
di quote latte,  con  il  compito  di  accertare  la  sussistenza  di
eventuali  irregolarita'  nella  gestione  delle  quote  da  parte di
soggetti pubblici e privati, nonche' di eventuali irregolarita' nella
commercializzazione  di  latte  e  prodotti  lattieri  da  parte  dei
produttori  o  nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti
di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28  dicembre
1992,  anche  in  relazione  all'effettiva  produzione  nazionale,  e
l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti.
 29. La commissione e' nominata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e  forestali,  ed  e'  composta da sette membri scelti tra magistrati
ordinari,  funzionari  ed  esperti  della  materia.  La   commissione
utilizza personale ed uffici dei Ministeri del tesoro, delle finanze,
delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali e del Dipartimento
della funzione pubblica.
 30. La  commissione,  per  lo  svolgimento  dei  propri  lavori,  ha
facolta'   di  accedere  agli  uffici  ed  archivi  pubblici  e  alla
documentazione delle aziende di produzione e trasformazione  lattiera
e puo' avvalersi della collaborazione dell'Arma dei carabinieri ed in
particolare  del  Comando  carabinieri  tutela  norme  comunitarie ed
agroalimentari costituito ai sensi della legge 4  dicembre  1993,  n.
491,  della  Guardia  di  finanza,  del Corpo forestale dello Stato e
della Polizia di Stato.
 31.  La  commissione  e'  tenuta  a  presentare la propria relazione
conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri  ed  al  Ministro
delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali, che provvedono a
trasmetterla immediatamente  al  Parlamento,  entro  sessanta  giorni
dalla data dell'insediamento, formulando specifiche proposte circa la
efficiente  e trasparente riorganizzazione della gestione del sistema
e circa il perseguimento ai sensi di legge  o  di  regolamento  delle
responsabilita' eventualmente accertate nei confronti dei soggetti di
cui al comma 28.
 32. Il compenso spettante ai membri della commissione e' determinato
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri del tesoro e  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali.  Ai  medesimi  compete il trattamento di missione previsto
per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.
 33. All'onere derivante  dall'attuazione  dei  commi  da  28  a  32,
valutato  in  lire  100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il  medesimo
anno,  all'uopo  utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo
al Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali.  Il
Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
 34. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  3,  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20 dicembre 1996, n. 642, e dall'articolo 2, comma 170,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli acquirenti  hanno  facolta'
di  versare  entro  il  31  gennaio 1997 il 25 per cento del prelievo
supplementare dovuto per il periodo 1995-96, con l'obbligo di versare
la  somma  residua  entro  dieci  giorni  dalla  presentazione  della
relazione  della  commissione governativa di indagine di cui al comma
31 e comunque entro il 10 maggio 1997. Restano in ogni caso  fermi  i
versamenti  gia'  effettuati  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente decreto.
 35. Sulla base delle specifiche  risultanze  della  relazione  della
commissione  governativa  di  indagine,  entro  i successivi sessanta
giorni l'AIMA  provvede  ad  operare  le  eventuali  rettifiche  agli
elenchi  dei  produttori  sottoposti  a prelievo supplementare per il
periodo 1995-96 ed  effettua  i  conseguenti  conguagli  in  sede  di
compensazione nazionale per il periodo 1996-97. Qualora il conguaglio
non  sia  possibile  o  sufficiente,  l'AIMA provvede a restituire le
somme versate in piu' e a ripetere quelle versate in meno.
 36. Al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e  continuo  i
dati  reali  derivanti  dall'applicazione  del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  aprile  1996,  n.  317,  recante   norme   per
l'attuazione    della   direttiva   n.   92/102/CEE   relativa   alla
identificazione ed alla registrazione  degli  animali,  il  Ministero
della  sanita'  realizza  un  sistema informativo nazionale basato su
un'unica banca dati distribuita, elaborata anche sulla base dei  dati
e  delle  relative  variazioni  trasmessi  dall'Associazione italiana
allevatori (AIA) e dai soggetti pubblici delegati alla  gestione  del
sistema allevatoriale italiano.
 37. La banca dati, di cui al comma 36, e' articolata su tre livelli:
locale, regionale e nazionale collegati in rete.
 38.  Nella  provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, gia'
dotate  di  anagrafe  del  bestiame,  si  provvede  in  sede   locale
all'attuazione   della   direttiva   numero  92/102/CEE,  assicurando
l'interconnessione con il sistema nazionale.
 39. Il Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,
l'AIMA,   le  regioni  e  le  province  autonome  sono  interconnessi
attraverso i propri sistemi informativi alla banca  dati  di  cui  al
comma  36,  ai  fini  dell'espletamento  delle funzioni di rispettiva
competenza.   Le  altre  amministrazioni  dello  Stato  e  gli  altri
soggetti  interessati  possono  accedere  alla  banca  dati  suddetta
secondo  modalita'  da  stabilire  con  decreto  del  Ministro  della
sanita',   di  concerto  con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali.
 40. Il Ministero della sanita'  provvede  alla  realizzazione  della
banca  dati  di  cui  al  comma  36  utilizzando le economie di spesa
derivanti   dalla   cessazione   di   altri   propri    sistemi    di
identificazione,  adottati  prima della data di entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 317  del  1996.  Al
fabbisogno relativo agli anni successivi, valutato in lire 1 miliardo
annuo,   si   provvede   a  carico  del  Fondo  sanitario  nazionale;
conseguentemente e' ridotto, a decorrere dal 1998,  di  pari  importo
l'accantonamento   destinato  all'indennita'  per  l'abbattimento  di
animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n.  218.
 41. Nelle more della realizzazione del sistema informativo di cui al
comma 36, l'AIMA, d'intesa con le regioni e le province autonome, per
assicurare il tempestivo  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dalla
normativa  nazionale  e  comunitaria in materia zootecnica e prodotti
derivati, provvede a reperire direttamente le informazioni occorrenti
all'attuazione dei controlli di propria  competenza,  anche  mediante
l'utilizzo  di  banche  dati gia' disponibili nel comparto agricolo a
livello centrale e regionale.
 42.  L'AIMA,  le  regioni  e  le  province  autonome  si   avvalgono
dell'anagrafe di cui al comma 36 per effettuare i necessari riscontri
al  fine  della  corretta  applicazione del regime delle quote latte,
adottando i provvedimenti conseguenti in ordine alla  titolarita'  ed
alla consistenza delle medesime.
 43.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita' delle prestazioni del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge  4
giugno  1984,  n. 194, la convenzione 28 novembre 1991, approvata con
decreto ministeriale n. 26863 del 29 novembre 1991 e registrata dalla
Corte dei conti il 10 dicembre 1991, e' prorogata  per  un  ulteriore
anno  per  consentire  la  stipula  degli atti esecutivi necessari da
sottoporre al parere dell'Autorita' per l'informatica nella  pubblica
amministrazione  (AIPA)  ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39.
 44. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 45.  Per  assicurare  la funzionalita' dei servizi, le iniziative di
sviluppo agricolo, gli  interventi  a  favore  della  pesca  e  della
montagna  e l'espletamento dei controlli antifrode, le disponibilita'
dei capitoli 1019, 1020, 1140, 7283, 7290, 3535,  3583,  7977,  4046,
4047,  4087,  4088,  5002, 5005, 8600, 8800 dello stato di previsione
della spesa  del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  per  l'anno  1996,  non impegnate entro tale anno, possono
esserlo nell'anno 1997.
 46.  Per consentire il completamento dei pagamenti relativi all'anno
1996 degli interventi di cui al decreto-legge  7  novembre  1994,  n.
621,   convertito   dalla   legge   17  dicembre  1994,  n.  737,  al
decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre
1995,  n.    408,  e  al  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  552,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642,
e' autorizzata la spesa di lire 72,2 miliardi per l'anno 1997.
 47. All'onere derivante dall'attuazione del comma 46, determinato in
lire  72,2  miliardi  per   l'anno   1997,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando  quota  parte  dell'accantonamento  relativo  al
Ministero del tesoro.
 48.  La  somma  prevista  al  comma  46  e' iscritta nel bilancio di
previsione dell'AIMA per l'anno 1997.
 49. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 50. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della
legge   1   marzo   1986,   n.  64,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e'  rideterminata  per  la  rata  relativa  al  quarto
trimestre  dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta misura
si applica anche per la rata relativa al  primo  trimestre  dell'anno
1997. La predetta riduzione e' fissata per le ulteriori rate relative
all'anno  1997  e  per  gli  anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per
cento ed  opera  per  le  aziende  ubicate  nelle  regioni  Campania,
Basilicata,  Puglia,  Calabria,  Sicilia  e  Sardegna.  Alle predette
riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9
e 13, del decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989, n. 389, e successive
modificazioni e integrazioni.
 51. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27,  della  legge  24
dicembre  1993,  n.  537,  dei  premi  e  dei  contributi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo
per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e
a tempo determinato, relativi al quarto trimestre dell'anno  1996  ed
al   primo   trimestre  dell'anno  1997,  sono  ridotte  di  5  punti
percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di 10
punti percentuali nelle zone  agricole  svantaggiate,  delimitate  ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
 52.  Il  termine  per  il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per gli operai agricoli  impiegati  nel  secondo
trimestre  1996  e' differito, senza interessi od altri oneri, dal 20
gennaio 1997 al 10 marzo 1997. Il relativo onere e' valutato in  lire
5 miliardi per l'anno 1997.
 53. Agli oneri derivanti dai commi 50, 51 e 52, valutati in lire 344
miliardi  per  l'anno  1997 e in lire 300 miliardi per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1997-1999,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando  per  lire
334  miliardi  per il 1997 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli
anni 1998 e  1999,  l'accantonamento  relativo  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  e,  per  lire  10  miliardi  per  il  1997,
l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Il Ministro del tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 54. A decorrere dal periodo 1997-1998, i commi 10 e 11 dell'articolo
10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono abrogati.
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            -  Per  il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del
          28 novembre 1992 vedi nota all'art. 01.
            - La legge  26  novembre  1992,  n.  468,  reca:  "Misure
          urgenti nel settore lattiero-caseario".
          Comma 3:
            -  Il  regolamento  (CEE)  n.  1357  del Consiglio dell'8
          luglio  1996:     "dispone   pagamenti   supplementari   da
          effettuarsi  nel  1996  nel  quadro  dei  premi  di  cui al
          regolamento (CEE)  n.  805/68  relativo  all'organizzazione
          comune  dei  mercati  nel  settore delle carni bovine e che
          modifica tale regolamento". Si trascrive il testo dell'art.
          4:
            "Gli Stati membri possono:
             a) utilizzare  gli  importi  indicati  in  allegato  per
          effettuare  pagamenti ai produttori nel settore delle carni
          bovine  alle  prese  con  gravi  problemi  conseguiti  alla
          situazione  del  mercato  e  non  completamente risolti dai
          provvedimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 e
             b) entro il 1 luglio 1997 erogare aiuti di Stato a  tali
          produttori,  in  aggiunta  ai pagamenti di cui alla lettera
          a),  a  condizione  che  tali  aiuti  non   comportino   il
          superamento  della  perdita  di  reddito stimata. In nessun
          caso l'aiuto nazionale complessivo  erogato  da  uno  Stato
          membro secondo il presente regolamento.".
          Comma 5:
            -  L'art.  10  del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, reca:
          "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
          Si trascrive il testo dell'art. 10:
            "Art. 10  (Attivita'  bancaria).  -  1.  La  raccolta  di
          risparmio   tra   pubblico   e   l'esercizio   del  credito
          costituiscono l'attivita'  bancaria.    Essa  ha  carattere
          d'impresa.
            2.  L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle
          banche.
            3. Le banche esercitano,  oltre  all'attivita'  bancaria,
          ogni  altra  attivita'  finanziaria,  secondo la disciplina
          propria  di  ciascuna,   nonche'   attivita'   connesse   o
          strumentali.  Sono  salve  le riserve di attivita' previste
          dalla legge.".
          Comma 6:
            - L'art. 10 del D.Lgs.  1  settembre  1993,  n.  385,  e'
          trascritto in nota al comma 5.
          Comma 12:
            -  La legge 29 dicembre 1990, n. 482, reca: "Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria per
          il 1990).".  Si trascrive il testo del  comma  2  dell'art.
          72:  "2.  Le  operazioni  di pagamento per l'attuazione dei
          regolamenti comunitari  a  durata  pluriennale,  rientranti
          nella  competenza del Fondo di rotazione di cui al comma 1,
          restano attribuite alla competenza di  detto  Fondo,  anche
          nel  caso  di intervenute modifiche delle relative fonti di
          finanziamento da parte della Comunita' economica europea.".
            - La legge 16 aprile 1987, n. 183,  reca:  "Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari.".   Si trascrive  il  testo
          dell'art. 5:
            "Art.   5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            2.  Il  fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
             a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge
          3  ottobre  1997,  n.  863, che viene soppresso a decorrere
          dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
          comma 1;
             b) le somme erogate dalle  istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
             c)  le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi  dell'art.  2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle
          autorizzazioni di spesa recate  da  disposizioni  di  legge
          aventi  le  stesse finalita' di quelle previste dalle norme
          comunitarie da attuare;
             d) le somme annualmente  determinate  con  la  legge  di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
            3.  Restano  salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.".
          Comma 13:
            - Per il regolamento (CEE) n. 3950/92 del  Consiglio  del
          28 dicembre 1992, vedi nota all'art. 01.
            -  Per  la  legge  26  novembre  1992,  n. 468, vedi nota
          all'art. 1.
          Comma 16:
            - L'art. 4 del D.L. 20  settembre  1996,  n.  489,  reca:
          "Interventi  programmati  in  agricoltura per l'anno 1996",
          quale risulta a seguito  delle  modifiche  apportate  dalla
          legge  di  conversione  5 novembre 1996, n. 578, prevede la
          copertura  finanziaria  per  gli  interventi  pubblici  nel
          settore  agricolo e forestale per l'anno 1996. Si trascrive
          il testo dell'art. 4:
            "Art. 4. - All'onere derivante dall'attuazione  dell'art.
          1  del  presente  decreto, determinato in lire 517 miliardi
          per  l'anno  finanziario   1996,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
          capitolo 9001 dello stato di previsioine del Ministero  del
          tesoro    per   l'anno   medesimo,   all'uopo   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero   delle   risorse
          agricole, alimentari e forestali.
            2.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
          Comma 22:
            -  La  legge  2  giugno  1961,  n.  454,   reca:   "Piano
          quinquennale   per  lo  svolgimento  dell'agricoltura".  Si
          trascrive il testo dell'art.  36:
            "Art. 36 (Fondo inerbancario  di  garanzia).  -  Tra  gli
          istituti  esercenti  il credito agrario di miglioramento e'
          istituito un ''Fondo interbancario  di  garanzia''  per  la
          copertura   dei  rischi  derivanti  dalla  concessione,  ai
          termini delle disposizioni in materia di  credito  agrario,
          di  mutui  di  miglioramento  fondiario  e di formazione di
          proprieta' contadina, compresi  quelli  non  assistiti  dal
          concorso  statale  ovvero erogati con fondi d'anticipazione
          dello Stato o  della  Cassa  per  il  Mezzogiorno  o  delle
          Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
          e   di   piccole  aziende,  singoli  od  associati  e  loro
          cooperative.
            La  predetta  garanzia  sussidiaria   si   esplica   sino
          all'ammontare  dell'80  per  cento  della  perdita  che gli
          Istituti  mutuanti  dimostrino  di   aver   sofferto   dopo
          l'esperimento  delle  procedure di riscossione coattiva sui
          beni delle ditte mutuatarie, inadempienti  per  almeno  due
          rate semestrali consecutive.
            In  dipendenza  dell'indicata  garanzia  gli Istituti, in
          deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i
          mutui di cui al primo comma, sino  all'importo  del  valore
          cauzionale dei fondi e degli impianti.
            Il  ''Fondo  interbancario  di garanzia'' ha personalita'
          giuridica e gestionale autonoma ed e'  amministrato  da  un
          Comitato   composto   di   sette  membri,  di  cui  uno  in
          rappresentanza   del Consorzio  nazionale  per  il  credito
          agrario  di  miglioramento, quattro in rappresentanza degli
          Istituti, e Sezioni speciali di credito agrario  e  due  in
          rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
          aventi circoscrizione nazionale o regionale.
            Il  Comitato  e  il  Collegio sindacale - composto di tre
          membri   in    rappresentanza,    rispettivamente,    delle
          Amministrazioni  del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
          d'Italia - sono nominati con decreti del  Ministro  per  il
          tesoro  di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
          le foreste e durano in  carica  tre  anni.  Con  lo  stesso
          decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
          Comitato.
            Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
             a)    all'organizzazione   dei   servizi   del   ''Fondo
          interbancario di garanzia'';
             b) ai criteri e alle specifiche modalita'  che  dovranno
          presiedere e disciplinare i propri interventi;
             c)  alle  singole  richieste  di  rimborso  che  saranno
          inoltrate al ''Fondo'' dagli Istituti di credito;
             d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e
          funzionamento del ''Fondo''.
            Il ''Fondo'' e' sottoposto alla vigilanza  del  Ministero
          del tesoro.
            Le  deliberazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) sono
          approvate e rese esecutive con decreto del Ministero per il
          tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste.
            Le  dotazioni  finanziarie  del  ''Fondo interbancario di
          garanzia'' sono costituite:
             a) dalle somme che gli Istituti dovranno  versare  entro
          il  30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962,
          a seguito della trattenuta dello 0,20  per  cento  che  gli
          Istituti  medesimo  sono tenuti ad operare una volta tanto,
          all'atto   della   prima   somministrazione,   sull'importo
          originario  dei  mutui  assistiti  dalla garanzia di cui al
          primo comma;
             b) da annue lire 2 miliardi, che gli  istituti  operanti
          nel   settore   del  credito  agrario  di  esercizio  e  di
          miglioramento dovranno versare secondo quote  da  stabilire
          dal   Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il
          risparmio,  in  relazione  al  complessivo  importo   delle
          operazioni effettuate in ciascun esercizio;
             c)  dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione
          della piccola proprieta' contadina  in  applicazione  della
          legge  14  gennaio  1959,  n.  5  (44),  da  versare  dalla
          ''Cassa''  stessa  entro  due  mesi  dalla  richiesta   del
          Comitato;
             d)  dal  30  per  cento dell'importo degli interessi che
          andranno a maturare, successivamente all'entrata in  vigore
          dalla  presente  legge,  sulle  somme  giacenti  sul  conto
          corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952,  n.
          949,  capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
          decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste;
             e) dall'importo degli  interessi  maturati  sulle  somme
          affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al
          ''Fondo interbancario di garanzia''.
            La  garanzia  di  cui  alla presente disposizione esplica
          efficacia  a  tutti  gli  effetti  entro  i  limiti   delle
          disponibilita' finanziarie del ''Fondo''.
            Sono trasferite al ''Fondo interbancario di garanzia'' le
          obbligazioni  assunte  dalla  Cassa per la formazione della
          piccola proprieta' contadina in applicazione degli articoli
          4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono  abrogati
          con l'entrata in vigore della presente legge.
            Il  beneficio  della garanzia non e' cumulabile con altri
          analoghi benefici previsti da leggi  dello  Stato  e  delle
          Regioni  a  statuto autonomo, ne' con la fidejussione della
          Cassa per la formazione della piccola proprieta'  contadina
          di cui all'art. 7 della legge 1 febbraio 1956, n. 53".
            -  Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico
          della legge in materia bancaria e creditizia". Si trascrive
          di seguito il testo dell'art. 45:
            "Art. 45 (Fondo  interbancario  di  garanzia).  -  1.  Le
          operazioni  di  credito  agrario  possono  essere assistite
          dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo  interbancario  di
          garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma
          e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.
            2.  Il  Ministro  del  tesoro, sentito il Ministro per il
          coordinamento  delle  politiche  agricole,   alimentari   e
          forestali, individua le operazioni alle quali si applica la
          garanzia  e determina i criteri e i limiti degli interventi
          del Fondo, nonche' l'entita'  delle  contribuzioni  a  esso
          dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei
          finanziamenti assistiti dalla garanzia.
            3.  L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo
          sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto  del
          Ministro del tesoro.
            4.  Presso  il  Fondo  e'  operante  la  Sezione speciale
          prevista dall'art.  21 della legge 9 maggio 1975,  n.  153,
          dotata  di  autonomia  patrimoniale  e amministrativa. Alla
          Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
            5. Presso il Fondo e' altresi' operante  una  Sezione  di
          garanzia  per  il credito peschereccio, avente personalita'
          giuridica con amministrazione  autonoma  e  gestione  fuori
          bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971,
          n.  1041,  e  sottoposta  alla  vigilanza del Ministero del
          tesoro. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi
          2 e 3".
          Comma 24:
            - Il D.L. 30 settembre  1992,  n.  394,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, reca:
          "Disposizioni concernenti l'istituzione di  un'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese".
          Comma 28:
            -  Per  il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del
          28 dicembre 1992, vedi nota all'art. 01.
          Comma 30:
            -  La  legge  4   dicembre   1993,   n.   491,   recante:
          "Riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali in
          materia agricola e forestale e  istituzione  del  Ministero
          delle risorse agricole, alimentari e forestali", all'art. 8
          cosi' recita:
            "Art.  8.  - 1. Ferme restando le funzioni di polizia del
          Corpo  forestale  dello  Stato  connesse  alle  materie  di
          competenza del Ministero, il Ministro si avvale anche di un
          rapporto  operativo  dell'Arma  dei  carabinieri, che viene
          posto  alle  dipendenze  funzionali  del  Ministero  e  che
          persegue i seguenti fini:
              a)  svolgere  controlli  straordinari  nel  settore dei
          reati in danno della Comunita' economica europea,  commessi
          da parte di soggetti che percepiscono contributi comunitari
          indebitamente;
             b)   concorrere   all'attivita'   di  controllo  per  la
          prevenzione  e  la  repressione  delle  frodi  nel  settore
          agroalimentare,   d'intesa   con   l'Ispettorato   centrale
          repressione frodi;
             c) concorrere  all'esecuzione  di  controlli,  sotto  il
          profilo  quantitativo e qualitativo, sugli aiuti alimentari
          ai Paesi in via di sviluppo".
          Comma 34:
            - L'art. 3 del D.L. 23 ottobre  1996,  n.  552,  recante:
          "Interventi  urgenti nei settori agricoli e fermo biologico
          della pesca per il 1996", prevede modifiche alla  legge  26
          novembre  1992,  n. 468 e altre disposizioni". Si trascrive
          di seguito il testo del comma 3 del suddetto art. 3,  quale
          risulta  a seguito delle modifiche apportate dalla legge di
          conversione 20 dicembre 1996, n. 642: "3. Limitatamente  al
          periodo   1995-1996,   l'AIMA   effettua  la  compensazione
          nazionale entro il 25 settembre 1996,  con  riferimento  ai
          bollettini  di  aggiornamento di cui all'art. 2, comma 1, e
          tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma  3  del
          medesimo  articolo;  gli  acquirenti  versano  il  prelievo
          supplementare entro  il  31  gennaio  1997  sulla  base  di
          appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta
          compensazione nazionale".
            -  Si  trascrive il testo del comma 170 dell'art. 2 della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante:  "Misure  di
          razionalizzazione    della    finanza    pubblica":   "170.
          Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti  versano
          il  prelievo  supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla
          base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito  della
          suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e
          alle province autonome".
          Comma 36:
            -  Il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, emana il regolamento
          recante:     "Norme  per   l'attuazione   della   direttiva
          92/102/CEE     relativa    all'identificazione    e    alla
          registrazione degli animali".
            - La direttiva 92/102/CEE del Consiglio del  27  novembre
          1992    stabilisce    le   prescrizioni   in   materia   di
          identificazione o registrazione degli animali.
          Comma 38:
            - Per  la  direttiva  92/102/CEE  del  Consiglio  del  27
          novembre 1992, vedi nota al comma 36.
          Comma 40:
            -  Per  il  D.P.R.  30  aprile 1996, n. 317, vedi nota al
          comma 36.
            - La legge 2 giugno 1988, n. 218, reca:  "Misure  per  la
          lotta   contro   l'afta   epizootica  e  a  altre  malattie
          epizootiche degli animali".
          Comma 43:
            -  La legge 4 giugno 1994, n. 194, recante: "Interventi a
          sostegno    dell'agricoltura,    all'art.    15     prevede
          l'istituzione di un sistema informativo agricolo nazionale.
          Si trascrive di seguito il testo della norma:
            "Art.  15.  -  Ai  fini  dell'esercizio  delle competenze
          statali in  materia  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita'  agricoloe  e  della  conseguente  necessita'  di
          acquisire e verificare tutti i  dati  relativi  al  settore
          agricolo  nazionale,  il  Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste  e'  autorizzato   all'impianto   di   un   sistema
          informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
          o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
          statale,  anche  indiretta,  per la realizzaizone, messa in
          funzione ed eventuale gestione temporanea di  tale  sistema
          informativo  in  base  ai  criteri  e  secondo le direttive
          fissate dal Ministro  medesimo.
            Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi  durata
          non  superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative
          spese sono eseguite,  anche  in  deroga  alle  norme  sulla
          contabilita'  dello  Stato  ed all'art.   14 della legge 28
          settembre 1942, n. 1140, con esclusione di  ogni  forma  di
          gestione fuori bilancio.
            Per   i   fini  di  cui  al  precedente  primo  comma  e'
          autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire  6
          miliardi  in  ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli
          anni dal 1984 al 1986".
            - Il D.Lgs. 12 febbraio 1993,  n.  39,  reca:  "Norme  in
          materia   di   sistemi   informativi   automatizzati  delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.  2,  comma  1,
          lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
          Comma 46:
            - Il D.L. 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge
          17  dicembre 1994, n. 737, reca: "Attuazione di regolamenti
          relativi alla riforma della politica agricola comune".
            - Il D.L. 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3
          ottobre 1995, n. 408, reca: "Disposizioni per  l'attuazione
          dei  regolamenti  comunitari  relativi  alla  riforma della
          politica agricola comune per l'anno 1995".
            - Il D.L.  23  ottobre  1996,  n.  552,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge 20 dicembre 1996, n. 642, reca:
          "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo  biologico
          della pesca per il 1996".
          Comma 50:
            -  L'art.  14,  comma 1, della legge 1 marzo 1988, n. 64,
          recante:        "Disciplina    organica     nell'intervento
          straordinario  nel  Mezzogiorno",  prevede la riduzione dei
          contributi agricoli unificati e  agevolazioni  fiscali.  Si
          trascrive  di  seguito il testo dell'art. 14, comma 1:  "1.
          Per un periodo di dieci anni  a  decorrere  dal  1  gennaio
          1987,  e' concessa ai datori di lavoro del settore agricolo
          operanti nei territori di cui all'art. 1  del  testo  unico
          delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
          D.P.R.  6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento
          dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  per   il
          personale   dipendente   cosi'   come   determinati   dalle
          disposizioni  vigenti   per   le   assicurazioni   generali
          obbligatorie".
            -  L'art.  6 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  1989,  n.  389,
          recante:  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  evasione
          contributiva, di fiscalizzazione degli  oneri  sociali,  di
          sgravi  contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
          patronati", prevede la fiscalizzazione degli oneri sociali.
          Si trascrivono i testi dei commi 9 e 13 dell'art. 6:
            "9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano
          per i lavoratori che:
             a)   non   siano   stati   denunciati   agli    istituti
          previdenziali;
             b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro
          inferiori   a   quelli  effettivamente  svolti  ovvero  con
          retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma
          1;
             c) siano stati retribuiti con retribuzioni  inferiori  a
          quelle previste dall'art. 1, comma 1".
            "13.  Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  non
          spettano,  sino  al  ripristino  dei  luoghi,   ovvero   al
          risarcimento  a  favore  dello  Stato, nel limite del danno
          accertato, per i lavoratori dipendenti  delle  aziende  nei
          confronti  dei  cui  titolari  o rappresentanti legali, per
          fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate
          definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente,
          commesse successivamente alla data di entrata in vigore del
          D.L.  30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che
          comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge
          8  luglio  1986,  n.  349;  ove  le  violazioni  comportino
          rilevante  danno ambientale, il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente,
          puo'  disporre  la  sospensione  totale  o   parziale   del
          beneficio in attesa della definitivita' dell'accertamento".
          Comma 51:
            -  La  legge  24 dicembre 1993, n. 537, reca: "Interventi
          correttivi di finanza pubblica". Si trascrive il  comma  27
          dell'art. 11:
            "27.  In  attesa  di un'organica revisione del sistema di
          finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del
          sistema delle  agevolazioni  contributive  per  le  imprese
          agricole, il comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988,
          n.  67,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dai
          seguenti:
            ''5. I premi  ed  i  contributi  relativi  alle  gestioni
          previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
          agricolo  per  il  proprio personale dipendente, occupato a
          tempo indeterminato e a  tempo  determinato  nei  territori
          montani  di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  sono  fissati  nella
          misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del
          25  per  cento  a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per
          cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I  predetti  premi  e
          contributi  dovuti  dai  datori di lavoro agricolo operanti
          nelle  zone  agricole  svantaggiate,  delimitate  ai  sensi
          dell'art. 15 della legge 27 dicembre  1977,  n.  984,  sono
          fissati  nella  misura  del  30 per cento a decorrere dal 1
          ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere  dal  1  ottobre
          1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996.
            5-bis.  Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai
          datori di lavoro agricolo  per  i  lavoratori  occupati  in
          violazione delle norme sul collocamento.
            5-ter.  Le  agevolazioni  di  cui al comma 5 si applicano
          soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro''".
            - Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, reca:  "Disciplina
          delle  agevolazioni  tributarie".  Si  trascrive  il  testo
          dell'art. 9:
            "Art. 9  (Territori  montani).  -  L'imposta  locale  sui
          redditi  e'  ridotta  alla meta' per i redditi dominicale e
          agrario:
             a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a
          700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da
          particelle catastali che si trovano soltanto in parte  alla
          predetta    altitudine.   L'esenzione   decorre   dall'anno
          successivo alla  presentazione  della  domanda  all'ufficio
          delle imposte;
             b)   dei  terreni  compresi  nell'elenco  dei  territori
          montani compilato  dalla  commissione  censuaria  centrale.
          L'esenzione  e'  disposta  d'ufficio  e  decorre  dall'anno
          sucessivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;
             c) dei terreni facenti parte di comprensori di  bonifica
          montana.    L'esenzione  decorre  dall'anno successivo alla
          costituzione del comprensorio e viene disposta  di  ufficio
          ove  interessi  il territorio dell'intero comune censuario;
          in caso  diverso  l'esenzione  deve  essere  chiesta  dagli
          interessati  o,  per essi, globalmente dal comune e decorre
          dall'anno  successivo  alla  presentazione  della  relativa
          domanda all'ufficio delle imposte.
            Nei  territori  montani  di  cui  al  precedente  comma i
          trasferimenti di proprieta' a  qualsiasi  titolo  di  fondi
          rustici,  fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento
          di proprieta' diretto-coltivatrici,  singole  o  associate,
          sono  soggetti  alle imposte di registro e ipotecaria nella
          misura fissa e sono  esenti  dalle  imposte  catastali.  Le
          stesse  agevolazioni  si  applicano  anche  a  favore delle
          cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
            I  trasferimenti  di  proprieta'  a   qualsiasi   titolo,
          acquisiti  o  disposti dalle comunita' montane, di beni, la
          cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per  la
          realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di
          impianti   a   carattere   associativo  e  cooperativo  per
          produzione, lavorazione e commercializzazione dei  prodotti
          del  suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature
          turistiche, godono  delle  agevolazioni  di  cui  al  comma
          precedente.
            Decadono  dai  benefici di cui al secondo e terzo comma i
          proprietari  di  terreni  montani  che  non  osservano  gli
          obblighi  derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per
          altri scopi.
            Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti
          e  coniugi  aventi  per  oggetto i boschi costituiti ovvero
          ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei
          terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni
          e donazioni".
            - La legge 27 dicembre 1977, n. 984, reca: "Coordinamento
          degli interventi  pubblici  nei  settori  della  zootecnia,
          della  produzione  ortoflorofrutticola, della forestazione,
          dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee,  della
          vitivinicoltura e della utilizzazione e  valorizzazione dei
          terreni   collinari  e  montani".  Si  trascrive  il  testo
          dell'art. 15:
            "Art. 15. - Gli indirizzi di cui  al  precedente  art.  3
          relativamente  ai  terreni di collina e di montagna avranno
          riguardo alle esigenze di utilizzare  e  di  valorizzare  i
          terreni  medesimi mediante interventi volti a realizzare il
          riordino agrario e fondiario in funzione di  nuovi  assetti
          produttivi,   con   particolare   riguardo   a  quelli  che
          presentano una naturale  capacita'  di  assicurare  elevate
          produzioni   unitarie  e  di  foraggi  e  cereali  per  uso
          zootecnico.
            Gli indirizzi di cui al precedente comma  individuano  in
          particolare:
             a)  le zone di intervento suscettibili di valorizzazione
          produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;
             b) le opere da realizzare, le priorita' e  le  forme  di
          incentivazione,  favorendo in particolare la creazione e lo
          sviluppo di forme  associative  e  cooperative  alle  quali
          assegnare  i  terreni  incolti  in base alle norme di legge
          vigenti".
          Comma 54:
            - La legge  26  novembre  1992,  n.  468,  reca:  "Misure
          urgenti  nel  settore  lattiero-caseario". Si trascrivono i
          commi 10 e 11 dell'art.  10 della legge:
            "10. In caso di applicazione del comma 6, la quota ceduta
          e'  ridotta  del  15  per  cento  al  fine  di   costituire
          un'apposita  riserva  per  l'attribuzione di nuove quote ai
          giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori  di
          aziende  suscettibili  di sviluppo nonche' ai produttori le
          cui aziende siano ubicate in zone di montagna, al  fine  di
          consentire  a  tali  produttori  il  raggiungimento  di una
          idonea dimensione aziendale.  In caso di cessione di  quote
          latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione
          annuale  non  superi i 600 quintali la riduzione si applica
          nella misura del 10 per cento.
            11. La riserva di cui al comma 10 e' costituita presso le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  che
          provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani
          agricoltori  ed ai produttori di cui al comma 10 sulla base
          di criteri oggettivi di priorita'  deliberati,  sentite  le
          organizzazioni    professionali    agricole    maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale,  tramite  le   loro
          organizzazioni  regionali,  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge. I quantitativi
          devono essere  attribuiti  entro  dodici  mesi  dalla  loro
          disponibilita',  decorsi i quali confluiscono nella riserva
          nazionale".