IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con legge 29 luglio 1996, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito; Visto in particolare: l'art. 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge sopra citato che prevede che ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati in mobilita' nelle aree nelle quali non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1 settembre 1992 ai sensi dell'art. 4, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991 e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' a causa di provvedimenti legislativi successivi alla data anzidetta, puo' essere nuovamente attribuita l'indennita' di mobilita', nella misura pari a quella ultima percepita alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'art. 1, comma 3, secondo periodo, che prevede che gli uffici regionali del lavoro, competenti a ricevere le domande dei lavoratori interessati, provvedono a comunicare alla Direzione generale per l'impiego il conseguente onere per l'erogazione della ulteriore indennita' di mobilita' a livello regionale; l'art. 1, comma 3, terzo periodo, che prevede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire, stabilisce proporzionalmente gli importi utilizzabili in ciascuna regione; Viste le aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, richiamato dall'art. 7, commi 2 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Viste la circolare n. 164/96 e la nota integrativa della Direzione generale per l'impiego recanti direttive per una prima applicazione della norma in esame; Viste le comunicazioni pervenute alla Direzione generale per l'impiego dagli uffici regionali del lavoro; Visto il regolamento 7 novembre 1996, n. 687, recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro; Decreta: Art. 1. Per le finalita' di cui al decreto-legge citato nelle premesse la prima assegnazione di fondi per complessive L. 6.881.168.864 e' la seguente: Liguria L. 232.420.297 Piemonte " 3.455.000.000 Lombardia " 1.556.160.494 Marche " 186.957.921 Friuli-Venezia Giulia " 97.803.863 Veneto " 219.003.888 Umbria " 252.072.350 Emilia-Romagna " 69.698.126 Toscana " 812.051.925