IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 
 Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con  legge
29  luglio  1996,  n.  402,  recante  disposizioni urgenti in materia
previdenziale e di sostegno al reddito;
 Visto in particolare:
  l'art. 1, comma 3, primo periodo, del  decreto-legge  sopra  citato
che  prevede che ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati
in mobilita'  nelle  aree  nelle  quali  non  trova  applicazione  la
disposizione  di cui all'art. 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991,
n. 223,  a  seguito  di  accordi  sindacali  stipulati  prima  del  1
settembre  1992  ai sensi dell'art. 4, comma 9, della citata legge n.
223 del 1991 e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il
diritto alla pensione di vecchiaia durante il  periodo  di  godimento
dell'indennita'  di  mobilita'  a  causa di provvedimenti legislativi
successivi alla data anzidetta,  puo'  essere  nuovamente  attribuita
l'indennita'   di  mobilita',  nella  misura  pari  a  quella  ultima
percepita alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  l'art. 1, comma 3, secondo periodo,  che  prevede  che  gli  uffici
regionali del lavoro, competenti a ricevere le domande dei lavoratori
interessati,  provvedono  a  comunicare  alla  Direzione generale per
l'impiego il  conseguente  onere  per  l'erogazione  della  ulteriore
indennita' di mobilita' a livello regionale;
  l'art.  1, comma 3, terzo periodo, che prevede che il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire,
stabilisce proporzionalmente gli  importi  utilizzabili  in  ciascuna
regione;
 Viste  le  aree  di  cui  al  testo  unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,   richiamato
dall'art. 7, commi 2 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
 Viste  la  circolare n. 164/96 e la nota integrativa della Direzione
generale per l'impiego recanti direttive per una  prima  applicazione
della norma in esame;
 Viste   le  comunicazioni  pervenute  alla  Direzione  generale  per
l'impiego dagli uffici regionali del lavoro;
 Visto il regolamento 7 novembre 1996,  n.  687,  recante  norme  per
l'unificazione  degli  uffici  periferici  del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali  e
provinciali del lavoro;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 Per  le  finalita'  di cui al decreto-legge citato nelle premesse la
prima assegnazione di fondi per complessive L.  6.881.168.864  e'  la
seguente:
 
            Liguria                  L.    232.420.297
            Piemonte                 "   3.455.000.000
            Lombardia                "   1.556.160.494
            Marche                   "     186.957.921
            Friuli-Venezia Giulia    "      97.803.863
            Veneto                   "     219.003.888
            Umbria                   "     252.072.350
            Emilia-Romagna           "      69.698.126
            Toscana                  "     812.051.925