Art. 11.
                        Manifesto degli studi
  All'atto  della  predisposizione del manifesto annuale degli studi,
il consiglio di facolta' determinera', con apposita delibera,  quanto
espressamente  previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 431 /
1990.
  In particolare, il consiglio di facolta':
    a) propone il numero di posti a disposizione  degli  iscritti  al
primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 2;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
od   integrati),  che  costituiscono  le  singole  annualita',  e  le
denominazioni delle discipline dei  corsi,  desumendole  dai  settori
scientifico  - disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed
eventualmente della CEE.
  Definisce  inoltre  le  specificazioni  piu'  opportune   (I.   II.
generale,   avanzata,   ecc.)   che   giovino  a  differenziare  piu'
esattamente il livello ed i contenuti didattici;
    c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione  temporale
delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata;
    d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto;
    e)  fissa  il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni
indirizzo attivato;
    f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della
CEE.