Art. 11. Manifesto degli studi All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' determinera', con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 431 / 1990. In particolare, il consiglio di facolta': a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 2; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati), che costituiscono le singole annualita', e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico - disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della CEE. Definisce inoltre le specificazioni piu' opportune (I. II. generale, avanzata, ecc.) che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto; e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato; f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della CEE.