Art. 13.
                          Norme transitorie
  1.  Il  corso  di laurea in lingue e letterature straniere, permane
presso la facolta' di scienze della formazione fino  a  quando  nella
stessa universita' non sara' costituita la corrispondente facolta' di
lingue  e  letterature  straniere,  sulla  base  della programmazione
nazionale.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Palermo, 9 aprile 1997
                                                 Il rettore: Gullotti