Art. 5.
                    Lingue e letterature straniere
  Il  corso  laurea  prevede  quattro annualita' della prima lingua e
letteratura straniera (lingua quadriennale) e  tre  annualita'  della
seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).
  Lo  studente puo' chiedere di portare a quattro le annualita' della
seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata),  e
di  aggiungere due o tre annualita' di una terza lingua e letteratura
straniera, secondo  modalita'  specifiche  definite  dagli  organismi
competenti, sentite le strutture interessate.
  Gli  esami  delle  lingue  e  letterature straniere comprendono per
ciascun anno di corso una prova scritta e orale  di  lingue,  le  cui
modalita'  e  propedeuticita'  sono  determinate dai singoli corsi di
laurea.