Allegato CONSIGLIO DI STATO Adunanza della terza sezione del 10 dicembre 1996 N. prot. 1810/1996 Oggetto: Legge 7 marzo 1996 n. 108 - Applicazione dell'art. 12-sexies, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. La Sezione Vista la relazione senza data, n. 31859, pervenuta nella segreteria della Sezione in data 31 ottobre 1996, con la quale il Ministero delle finanze, Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio formula il quesito in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore; Premesso. Con relazione senza data n. 31859, pervenuta nella segreteria della sezione in data 31 ottobre 1996, il Ministero delle finanze, Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio formula un quesito circa le modalita' di applicazione dell'art. 12 - sexies, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 in relazione alle disposizioni della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante "Disposizioni in materia di usura". In proposito l'amministrazione riferente espone che, con nota n. 11882 del 6 maggio 1996 la ragioneria centrale presso il Ministero, premesso che a suo parere l'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, facendo salve le disposizioni contenute nell'art. 12 - sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ha esteso anche alle gestioni dei beni confiscati ai sensi dell'art. 644 del codice penale (cosi' come modificato da tale legge), la normativa vigente per i beni confiscati di cui alla legge n. 575 del 1965, ha chiesto di conoscere se e quali disposizioni fossero state impartite Dipartimento alle sezioni staccate del territorio a seguito del dettato del 3 comma del succitato art. 12 - sexies, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ai sensi del quale "per la gestione e destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282". Al riguardo l'amministrazione osserva che: a) la legge 7 marzo 1996, n. 108, promulgata il 7 marzo 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 9 marzo successivo, all'art. 1 ha novellato l'art. 644 del codice penale ("Usura") prevedendo che: "Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti dicui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta persona .."; b) la medesima legge, all'art. 6 stabilisce che "sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 12 - sexies del decreto - legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'art. 2 del decreto - legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501"; c) le disposizioni del citato articolo 12 - sexies prevedono: ai commi 1 e 2: ipotesi particolari di confisca di denaro, di beni o di altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attivita' economica; l comma 3, che: " .. per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto - legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 .."; d) l'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109 - parimenti promulgata il 7 marzo 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 9 marzo successivo - ha esplicitamente abrogato l'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 ed ha, altresi', introdotto una nuova disciplina per la gestione e destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prevedendo l'inserimento degli articoli 2 - nonies , 2 - decies , 2 - undecies e 2 - duodecies dopo l'art. 2 - octies della citata legge n. 575 del 1965; e) alla luce di quanto sopra sorge il problema se sia applicabile alla confisca disposta ai sensi dell'art. 644 del codice penale la normativa prevista dal citato art. 4 del decreto-legge n. 230 del 1989 (ora abrogato) oppure la nuova normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996. Al riguardo l'amministrazione premesso: a) che sulla medesima Gazzetta Ufficiale sono pubblicate le due leggi n. 108 e n. 109 del 1996, di cui la seconda - la n. 109 - abroga esplicitamente la disciplina dettata art. 4. del decreto-legge n. 230 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282 del 1983 e richiamata dalle norme contenute nel testo della legge n. 108; b) che nel caso di specie si e' di fronte a fonti primarie, aventi la stessa forza di legge, promulgate e pubblicate negli stessi giorni, per cui non pare possa valere il principio che la seconda legge prevale sulla prima; c) che, peraltro, la seconda legge (n. 109) ha esplicitamente abrogato una norma (art. 4 del decreto-legge n. 230 del 1989) richiamata dalla legge n. 108 sostituendola con la nuova disciplina prevista dalle disposizioni introdotte dall'art. 3, esprime l'opinione che per la gestione dei beni confiscati ex art. 644 del codice penale (e, analogamente, per le ipotesi particolari di confisca previste dai commi 1 e 2 dell'art. 12 - sexies del decreto-legge n. 306 del 1992) dovrebbe trovare applicazione la normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996. Comunque l'amministrazione esprime le proprie perplessita' per quanto riguarda il problema se tale nuova normativa debba o meno applicarsi integralmente alle suindicate ipotesi di confisca, dal momento che il comma 3 dell'art. 12 - sexies ha precisato che le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 230 del 1989 si osservano "in quanto compatibili", espressione questa di non facile interpretazione e quindi, di concreta attuazione. Considerato. La sezione rileva come la disciplina della lotta alla criminalita' mafiosa sia in continuo progredire onde adeguare costantemente la normativa in materia alle sempre nuove esigenze che si presentano nel corso della sua applicazione. In particolare, per quanto concerne il sequestro e - per quanto in questa sede interessa - la confisca dei beni frutto di illecite attivita' la disciplina dettata dall'art. 2 -ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' stata ampliata e precisata dapprima con il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, (convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282), successivamente dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, (conertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) ed infine dalla legge 7 marzo 1996, n. 109. Per quanto concerne quest'ultima legge si deve rilevare che essa ha rimodulato, la materia della confisca riportandola, attraverso una integrazione della legge n. 575 del 1965, nell'ambito di quest'ultima legge, cosa che non faceva il decreto-legge n. 230 del 1989. Una volta impostato su tale linea l'intervento del legislatore, si comprende come l'art. 4 del richiamato decreto-leggge n. 230 del 1989 (che - appare opportuno ripeterlo - non si inseriva nella legge n. 575 del 1965, pur dettandone una disciplina integrativa) abbia dovuto essere abrogato (a differenza di quanto accaduto con il comma 3 dell'art. 2 - sexies della stessa legge, nei confronti del quale la legge n. 109 del 1996, ha semplicemente provveduto alla sua sostituzione). Ma tale abrogazione non rende privo di contenuto l'art. 12 - sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, in quanto il venir meno della norma ivi richiamata (l'art. 4 del decreto-legge n. 230 del 1989) comporta, necessariamente che per la disciplina dei beni confiscati debba applicarsi quella che e' ormai divenuta la normativa generale e cioe' quella contenuta nella legge n. 575 del 1965, cosi' come risulta nel suo testo attuale, a seguito delle modifiche e delle integrazioni ad essa apportate nel corso degli anni. Appare pertanto condivisibile la tesi dell'amministrazione secondo cui per la gestione dei beni confiscati ex art. 644 del codice civile (e, analogamente, per le ipotesi particolari di confisca previste dai commi 1 e 2 dell'art. 12 - sexies del decreto-legge n. 306 del 1992) deve trovare applicazione la normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996. Per quanto concerne il secondo aspetto del problema, e cioe' l'interpretazione da dare all'espressione "in quanto compatibili" e' sufficiente fare presente che, la formula usata dal legislatore e' una formula di salvezza, diretta ad evitare che la rigidita' del richiamo ad una disciplina altra rispetto al testo che la contiene, possa tradursi in una inapplicabilita' della disciplina richiamata. Tale formula consente pertanto - sia all'amministratore che al giudice - di esaminare e di scegliere, nell'ambito della disciplina richiamata quale sia la disposizione concretamente applicabile al caso sottoposto alla sua decisione. Non e' possibile, in proposito, portare degli esempi specifici, innumerevoli potendo essere le ipotesi che, in materia, la vita reale puo' prospettare ma i criteri generali di interpretazione, la prassi e la giurisprudenza, potranno senz'altro fornire la chiave ai fini dell'applicazione della disposizione piu' adeguata alla soluzione del caso concreto. In ogni caso - qualora si profilassero delle fattispecie nuove o restassero comunque dei dubbi insormontabili con gli ordinari mezzi di cui dispone l'ammininistrazione - sara' sempre possibile formulare apposito quesito a questo consesso, che resta l'organo principale di consulenza per l'amministrazione. P. Q. M. Nei sensi sovraesposti e' il parere della sezione.