(all. 1 - art. 1)
Allegato
                         CONSIGLIO DI STATO
          Adunanza della terza sezione del 10 dicembre 1996
                                                   N. prot. 1810/1996
 Oggetto:
 Legge 7 marzo 1996 n. 108 - Applicazione dell'art. 12-sexies,  comma
3,   del   decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
                                                           La Sezione
   Vista  la  relazione  senza  data,  n.  31859,   pervenuta   nella
segreteria  della  Sezione  in  data 31 ottobre 1996, con la quale il
Ministero delle finanze,  Dipartimento  del  territorio  -  Direzione
centrale del demanio formula il quesito in oggetto;
   Esaminati gli atti e udito il relatore;
 Premesso.
  Con relazione senza data n. 31859, pervenuta nella segreteria della
sezione  in  data  31  ottobre  1996,  il  Ministero  delle  finanze,
Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio  formula
un  quesito circa le modalita' di applicazione dell'art. 12 - sexies,
comma 3, del decreto-legge 8 giugno  1992,  n.  306,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 1992, n. 356 in relazione alle
disposizioni della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante "Disposizioni in
materia di usura".
  In proposito l'amministrazione riferente espone che,  con  nota  n.
11882  del  6 maggio 1996 la ragioneria centrale presso il Ministero,
premesso che a suo parere l'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n.  108,
facendo  salve  le  disposizioni  contenute nell'art. 12 - sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,  convertito  con  modificazioni,
dalla  legge  7 agosto 1992, n. 356 ha esteso anche alle gestioni dei
beni confiscati ai sensi dell'art. 644 del codice penale (cosi'  come
modificato da tale legge), la normativa vigente per i beni confiscati
di cui alla legge n. 575 del 1965, ha chiesto di conoscere se e quali
disposizioni   fossero  state  impartite  Dipartimento  alle  sezioni
staccate del territorio  a  seguito  del  dettato  del  3  comma  del
succitato art. 12 - sexies, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n.  306,  convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, ai sensi del quale "per la  gestione  e  destinazione  dei  beni
confiscati  a  norma  dei  commi  1  e  2  si  osservano,  in  quanto
compatibili le disposizioni contenute  nel  decreto-legge  14  giugno
1989,  n.  230,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1989, n. 282".
   Al riguardo l'amministrazione osserva che:
     a) la legge 7 marzo 1996, n. 108, promulgata il 7 marzo  1996  e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  in  data  9 marzo successivo,
all'art. 1 ha  novellato  l'art.  644  del  codice  penale  ("Usura")
prevedendo  che:  "Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai
sensi dell'art. 444 del codice  di  procedura  penale,  per  uno  dei
delitti  dicui  al  presente articolo, e' sempre ordinata la confisca
dei beni che costituiscono prezzo o  profitto  del  reato  ovvero  di
somme  di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita'
anche per interposta persona  ..";
     b)  la  medesima  legge,  all'art.  6 stabilisce che "sono fatte
salve le disposizioni contenute nell'art. 12 - sexies del  decreto  -
legge  8  giugno  1992,  n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'art.  2  del  decreto  -
legge  20  giugno  1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1994, n. 501";
     c) le disposizioni del citato articolo 12 - sexies prevedono:
     ai commi 1 e 2: ipotesi particolari di confisca  di  denaro,  di
beni  o  di altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare
la provenienza e di  cui,  anche  per  interposta  persona  fisica  o
giuridica,  risulta  essere  titolare  o  avere  la  disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito  o  alla
propria attivita' economica;
     l  comma 3, che: " .. per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati  a  norma  dei  commi  1  e  2  si  osservano,  in  quanto
compatibili,  le disposizioni contenute nel decreto - legge 14 giugno
1989, n. 230, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1989, n. 282 ..";
     d)  l'art.  3  della  legge  7  marzo  1996,  n. 109 - parimenti
promulgata il 7 marzo 1996 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  in
data  9  marzo  successivo  - ha esplicitamente abrogato l'art. 4 del
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  1989, n. 282 ed ha, altresi', introdotto una
nuova disciplina per la gestione e destinazione dei  beni  confiscati
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prevedendo l'inserimento
degli articoli 2 - nonies , 2 - decies , 2 - undecies e 2 - duodecies
dopo l'art. 2 - octies della citata legge n. 575 del 1965;
     e)   alla  luce  di  quanto  sopra  sorge  il  problema  se  sia
applicabile alla confisca disposta ai sensi dell'art. 644 del  codice
penale  la  normativa prevista dal citato art. 4 del decreto-legge n.
230 del 1989 (ora abrogato)  oppure  la  nuova  normativa  introdotta
dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996.
   Al riguardo l'amministrazione premesso:
     a)  che sulla medesima Gazzetta Ufficiale sono pubblicate le due
leggi n. 108 e n. 109 del 1996, di cui la  seconda  -  la  n.  109  -
abroga esplicitamente la disciplina dettata art. 4. del decreto-legge
n.  230  del  1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282
del 1983 e richiamata dalle norme contenute nel testo della legge  n.
108;
     b)  che  nel  caso  di  specie si e' di fronte a fonti primarie,
aventi la stessa forza di legge, promulgate e pubblicate negli stessi
giorni, per cui non pare possa valere il  principio  che  la  seconda
legge prevale sulla prima;
     c)  che,  peraltro,  la seconda legge (n. 109) ha esplicitamente
abrogato una norma  (art.  4  del  decreto-legge  n.  230  del  1989)
richiamata  dalla  legge n. 108 sostituendola con la nuova disciplina
prevista  dalle  disposizioni   introdotte   dall'art.   3,   esprime
l'opinione  che  per  la gestione dei beni confiscati ex art. 644 del
codice  penale  (e,  analogamente,  per  le  ipotesi  particolari  di
confisca  previste  dai  commi  1  e  2  dell'art.  12  -  sexies del
decreto-legge n. 306  del  1992)  dovrebbe  trovare  applicazione  la
normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996.
  Comunque  l'amministrazione  esprime  le  proprie  perplessita' per
quanto riguarda il problema se tale  nuova  normativa  debba  o  meno
applicarsi  integralmente  alle  suindicate  ipotesi di confisca, dal
momento che il comma 3 dell'art. 12 -  sexies  ha  precisato  che  le
disposizioni contenute nel decreto-legge n. 230 del 1989 si osservano
"in   quanto   compatibili",   espressione   questa   di  non  facile
interpretazione e quindi, di concreta attuazione.
 Considerato.
   La sezione rileva come la disciplina della lotta alla criminalita'
mafiosa sia in continuo progredire  onde  adeguare  costantemente  la
normativa in materia alle sempre nuove esigenze che si presentano nel
corso della sua applicazione.
  In  particolare, per quanto concerne il sequestro e - per quanto in
questa sede interessa - la  confisca  dei  beni  frutto  di  illecite
attivita'  la  disciplina  dettata  dall'art.  2  -ter della legge 31
maggio 1965, n. 575, e' stata ampliata e precisata  dapprima  con  il
decreto-legge  14  giugno  1989,  n.  230,  (convertito dalla legge 4
agosto 1989, n. 282),  successivamente  dal  decreto-legge  8  giugno
1992, n. 306, (conertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) ed infine
dalla legge 7 marzo 1996, n. 109.
  Per quanto concerne quest'ultima legge si deve rilevare che essa ha
rimodulato,  la  materia  della confisca riportandola, attraverso una
integrazione della legge n. 575 del 1965, nell'ambito di quest'ultima
legge, cosa che non faceva il decreto-legge  n.  230  del  1989.  Una
volta  impostato  su  tale  linea  l'intervento  del  legislatore, si
comprende come l'art. 4 del richiamato decreto-leggge n. 230 del 1989
(che - appare opportuno ripeterlo - non si inseriva  nella  legge  n.
575 del 1965, pur dettandone una disciplina integrativa) abbia dovuto
essere  abrogato  (a  differenza  di  quanto  accaduto con il comma 3
dell'art. 2 - sexies della stessa legge, nei confronti del  quale  la
legge   n.  109  del  1996,  ha  semplicemente  provveduto  alla  sua
sostituzione).
  Ma tale abrogazione non rende privo di contenuto l'art. 12 - sexies
del decreto-legge n. 306 del 1992, in  quanto  il  venir  meno  della
norma  ivi  richiamata  (l'art.  4 del decreto-legge n. 230 del 1989)
comporta, necessariamente che per la disciplina dei  beni  confiscati
debba applicarsi quella che e' ormai divenuta la normativa generale e
cioe'  quella  contenuta  nella  legge  n.  575  del 1965, cosi' come
risulta nel suo testo attuale, a  seguito  delle  modifiche  e  delle
integrazioni ad essa apportate nel corso degli anni.
  Appare  pertanto condivisibile la tesi dell'amministrazione secondo
cui per la gestione dei beni confiscati ex art. 644 del codice civile
(e, analogamente, per le ipotesi particolari di confisca previste dai
commi 1 e 2 dell'art. 12 - sexies del decreto-legge n. 306 del  1992)
deve  trovare  applicazione la normativa introdotta dall'art. 3 della
legge n. 109 del 1996.
   Per quanto concerne il  secondo  aspetto  del  problema,  e  cioe'
l'interpretazione  da dare all'espressione "in quanto compatibili" e'
sufficiente fare presente che, la formula usata  dal  legislatore  e'
una  formula  di  salvezza,  diretta  ad evitare che la rigidita' del
richiamo ad una disciplina altra rispetto al testo che  la  contiene,
possa  tradursi  in una inapplicabilita' della disciplina richiamata.
Tale formula  consente  pertanto  -  sia  all'amministratore  che  al
giudice  -  di esaminare e di scegliere, nell'ambito della disciplina
richiamata quale sia la  disposizione  concretamente  applicabile  al
caso sottoposto alla sua decisione.
   Non  e'  possibile,  in proposito, portare degli esempi specifici,
innumerevoli potendo essere le ipotesi che, in materia, la vita reale
puo' prospettare ma i criteri generali di interpretazione, la  prassi
e  la  giurisprudenza,  potranno senz'altro fornire la chiave ai fini
dell'applicazione della disposizione piu' adeguata alla soluzione del
caso  concreto.  In  ogni  caso  -  qualora  si  profilassero   delle
fattispecie  nuove o restassero comunque dei dubbi insormontabili con
gli ordinari mezzi di cui dispone l'ammininistrazione - sara'  sempre
possibile  formulare  apposito  quesito  a questo consesso, che resta
l'organo principale di consulenza per l'amministrazione.
                               P. Q. M.
   Nei sensi sovraesposti e' il parere della sezione.