Art. 2.
       Emissione del titolo di spesa a sistemazione del sospeso
  Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato emittenti  lo
speciale  ordine  di pagamento da regolare in conto sospeso informano
il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato,  il  quale
provvede  a  reintegrare  il  capitolo interessato a valere sul fondo
previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
  L'amministrazione interessata emette un titolo di  spesa  intestato
"al  Capo  della  tesoreria  di   . . . . . . . . per la sistemazione
dello  speciale  ordine  di  pagamento  (indicazione  degli  estremi,
dell'importo   e   del  beneficiario)".  Tale  titolo  di  spesa,  da
ricomprendersi, per i  funzionari  delegati  nell'elenco  dei  titoli
pagati  di  cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 viene prodotto  nella  contabilita'
della   tesoreria  con  allegato  lo  speciale  ordine  di  pagamento
relativo.