Art. 2. Emissione del titolo di spesa a sistemazione del sospeso Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato emittenti lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso informano il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, il quale provvede a reintegrare il capitolo interessato a valere sul fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468. L'amministrazione interessata emette un titolo di spesa intestato "al Capo della tesoreria di . . . . . . . . per la sistemazione dello speciale ordine di pagamento (indicazione degli estremi, dell'importo e del beneficiario)". Tale titolo di spesa, da ricomprendersi, per i funzionari delegati nell'elenco dei titoli pagati di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 viene prodotto nella contabilita' della tesoreria con allegato lo speciale ordine di pagamento relativo.