Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente   art.  1,  dovranno  pervenire,  con  l'osservanza  delle
modalita'  indicate  negli  articoli  7  e  8  del   citato   decreto
ministeriale  del  24  febbraio  1997,  entro le ore 13 del giorno 30
aprile 1997.
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui  agli  articoli  9,  10 e 11 del medesimo decreto del 24 febbraio
1997.