Art. 4.
  Le  operazioni  di  rinnovo  dei  buoni  del   Tesoro   poliennali,
nominativi,  di  cui  al  secondo  comma  del precedente art. 1, sono
affidate alla Banca d'Italia; delle  operazioni  di  rinnovo  possono
essere effettuate dal 2 al 6 maggio 1997.