Art. 5.
  In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei
predetti B.T.P. 12%,  di  scadenza  1  maggio  1997,  possono  essere
rilasciati  titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila
o multiplo di tale cifra.
  Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali
titoli nominativi e' previsto l'allestimento di titoli  al  portatore
nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.