IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto del Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica del 14 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1996 di rettifica al decreto ministeriale 11 maggio 1995; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto rettorale n. 2717 del 30 ottobre 1996; Riscontrato nello stesso il mancato inserimento del numero complessivo degli ammissibili per ciascuna scuola dovuto a mero errore materiale; Riscontrata altresi' la necessita' di raccordare con l'inserimento del numero complessivo degli ammissibili l'ordinamento di ogni singola scuola; Decreta: Lo stauto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 244 sono aggiunti i numeri complessivi degli studenti ammissibili a ciascuna scuola che risulta pertanto integrato nel modo che segue: "Art. 244 (Ordinamento nazionale scuole). - Al settore medico affluiscono le seguenti scuole di specializzazione (sono indicati, nell'ordine: scuola, dipartimento o istituto, massimo posti ammissibili per anno di corso e numero complessivo): Denominazione e Posti Numero sede annui complessivo -- -- -- 1) Anatomia patologica: Istituto di anatomia patologica 4 20 2) Cardiologia Dipartimentodi medicina clinica, patologia e farmacologia 8 32 3) Chirurgia generale Dipartimentodi chirurgia ed emergenze chirurgiche 8 48 4) Chirurgia toracica Dipartimentodi chirurgia ed emergenza - Sezione di clinica chirurgica (TR) 3 15 5) Ematologia Dipartimentomedicina clinica patologia e farmacologia 4 16 6) Gastroenterologia Dipartimentomedicina clinica patologia e farmacologia 8 32 7) Ginecologia ed ostetricia Istitutodi clinica ostetricia e ginecologica 5 25 8) Igiene e medicina preventiva Dipartimento di igiene 10 40 9) Malattie infettive Istituto di clinica malattie infettive 3 12 10) Medicina del lavoro Dipartimentomedicina clinica, patologia e farmacologia 7 28 11) Medicina nucleare Istituto di medicina nucleare 5 20 12) Microbiologia e virologia Dipartimentodi medicina sperimentale e scienze biochimiche 8 32 13) Neurologia Istitutodi clinica malattie nervose e mentali 6 30 14) Oftalmologia Dipartimentospecialita' medicochirurgiche 5 20 15) Oncologia Istitutodi medicina interna e scienze oncologiche 15 60 16) Ortopedia e traumatologia Dipartimentospecialita' medicochirurgiche 5 25 17) Otorinolaringoiatria Dipartimentodi specialita' medicochirurgiche 5 20 18) Patologia clinica Istituto di patologia generale 6 30 19) Pediatria Istituto di clinica pediatrica 8 40 20) Psichiatria Istituto di clinica psichiatrica 5 20 21) Urologia Istituto di clinica urologica 5 25 I relativi ordinamenti nazionali sono definiti al capo I".