IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  di  questo Ateneo  approvato  con
decreto  rettorale  30  settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  dell'11 maggio  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  167 del 19 luglio  1995, recante modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'univerista' e  della ricerca
scientifica  e tecnologica  del  14 febbraio  1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  84 del 10 aprile 1996 di  rettifica al decreto
ministeriale 11 maggio 1995;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto rettorale n. 2717 del 30 ottobre 1996;
  Riscontrato  nello   stesso  il  mancato  inserimento   del  numero
complessivo  degli  ammissibili per  ciascuna  scuola  dovuto a  mero
errore materiale;
  Riscontrata altresi' la necessita'  di raccordare con l'inserimento
del  numero  complessivo  degli  ammissibili  l'ordinamento  di  ogni
singola scuola;
                              Decreta:
  Lo  stauto dell'Universita'  degli  studi di  Perugia, approvato  e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  All'art.  244 sono  aggiunti  i numeri  complessivi degli  studenti
ammissibili a ciascuna scuola che risulta pertanto integrato nel modo
che segue:
  "Art.  244  (Ordinamento nazionale  scuole).  -  Al settore  medico
affluiscono le  seguenti scuole  di specializzazione  (sono indicati,
nell'ordine:   scuola,  dipartimento   o   istituto,  massimo   posti
ammissibili per anno di corso e numero complessivo):
Denominazione e                         Posti            Numero
   sede                                 annui          complessivo
    --                                    --               --
  1) Anatomia patologica:
   Istituto di anatomia patologica        4                20
  2) Cardiologia
  Dipartimentodi medicina clinica,
patologia e farmacologia                  8                32
  3) Chirurgia generale
   Dipartimentodi chirurgia ed emergenze
chirurgiche                               8                48
  4) Chirurgia toracica
  Dipartimentodi  chirurgia   ed
emergenza  -  Sezione   di  clinica
chirurgica (TR)                           3                15
  5) Ematologia
   Dipartimentomedicina clinica patologia
e farmacologia                            4                16
  6) Gastroenterologia
   Dipartimentomedicina clinica patologia
e farmacologia                            8                32
  7) Ginecologia ed ostetricia
   Istitutodi clinica ostetricia e
ginecologica                              5                25
  8) Igiene e medicina preventiva
   Dipartimento di igiene                10                40
  9) Malattie infettive
   Istituto di clinica malattie
infettive                                 3                12
 10) Medicina del lavoro
   Dipartimentomedicina clinica,
patologia e farmacologia                  7                28
 11) Medicina nucleare
   Istituto di medicina nucleare          5                20
 12) Microbiologia e virologia
  Dipartimentodi medicina sperimentale e
scienze biochimiche                       8                32
 13) Neurologia
   Istitutodi clinica malattie nervose
e mentali                                 6                30
 14) Oftalmologia
   Dipartimentospecialita'
medicochirurgiche                         5                20
 15) Oncologia
   Istitutodi medicina interna e scienze
oncologiche                              15                60
 16) Ortopedia e traumatologia
   Dipartimentospecialita'
medicochirurgiche                         5                25
 17) Otorinolaringoiatria
   Dipartimentodi specialita'
medicochirurgiche                         5                20
 18) Patologia clinica
   Istituto di patologia generale         6                30
 19) Pediatria
   Istituto di clinica pediatrica         8                40
 20) Psichiatria
   Istituto di clinica psichiatrica       5                20
 21) Urologia
   Istituto di clinica urologica          5                25
  I relativi ordinamenti nazionali sono definiti al capo I".