Art. 2. L'ordinamento di ciascuna scuola nella parte in cui afferma: "Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato nello statuto diogni singola scuola tenuto conto delle capacita' formative delle strutture" e' modificato come segue: "Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla scuola tenuto conto delle capacita' formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 244 (Ordinamento nazionale scuole)". Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 26 febbraio 1997 Il rettore: Calzoni