Art. 2.
  L'ordinamento di  ciascuna scuola nella  parte in cui  afferma: "Il
numero  massimo degli  specializzandi che  possono essere  ammessi e'
determinato nello  statuto diogni  singola scuola tenuto  conto delle
capacita' formative delle strutture" e' modificato come segue:
  "Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e
complessivamente  per tutti  gli  anni previsti  dalla scuola  tenuto
conto   delle  capacita'   formative  delle   strutture  e   la  sede
amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 244 (Ordinamento
nazionale scuole)".
  Il  presente  decreto  viene  inviato per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 26 febbraio 1997
                                                  Il rettore: Calzoni