IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura normalmente  operazioni  di reimpiego  di capitali  di
titoli  nominativi rimborsabili,  di  cui all'art.  2  della legge  6
agosto 1966, n.  651, nonche' operazioni di  investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto   di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti  e ritenuto di  utilizzare gli importi  di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore   speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle  emissioni effettuate a tutto il 7
maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.178 miliardi;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  prima tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 6% 15 maggio 1997 / 2000, da destinare a sottoscrizioni in
contanti;  detta   emissione  e'   incrementabile  per   le  suddette
operazioni di reimpiego  o di investimenti di  capitali da effettuare
per  il  tramite  della  Direzione generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo;
  Visto il  proprio decreto  del 24  febbraio 1994,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 50 del  2 marzo  1994, ed, in  particolare, il
secondo comma  dell'art. 4,  ove si prevede  che gli  "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro tesoro, ad
appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione  di una  prima tranche di  buoni del
Tesoro  poliennali 6%  -  15  maggio 1997  /  2000, fino  all'importo
massimo   di   lire  3.000   miliardi   nominali,   da  destinare   a
sottoscrizioni  in contanti  al prezzo  di aggiudicazione  risultante
dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I  buoni   sono  emessi  senza   indicazione  di  prezzo   base  di
collocamento e vengono attribuiti  con il sistema dell'asta marginale
riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  In  base all'art.  4, secondo  comma, del  decreto ministeriale  24
febbraio 1994, citato  nelle premesse, al termine  della procedura di
assegnazione di cui ai  predetti articoli e' prevista automaticamente
l'emissione della seconda  tranche dei buoni, per  un importo massimo
del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo
comma, da assegnare  agli operatori "specialisti in  titoli di Stato"
con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
  Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile di lire 10  miliardi, da destinare esclusivamente alle
operazioni  di  reimpiego  di  titoli nominativi  rimborsabili  o  di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse  annuo lordo del 6%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni
anno di durata del prestito.