Art. 11.
  L'assegnazione dei  buoni verra' effettuata al  prezzo meno elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
  Nel  caso di  offerte al  prezzo marginale  che non  possano essere
totalmente   accolte,   si   procede   al   riparto   pro   -   quota
dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.