Art. 17.
  Le  sottoscrizioni da  effettuare  per il  tramite della  Direzione
generale del tesoro - Sezione  secondo, avvengono presso la Tesoreria
centrale  dello  Stato, a  cura  del  cassiere del  debito  pubblico,
mediante  versamento  del  contante  o  su  presentazione  di  titoli
nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.
  Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base
alle  richieste delle  parti, in  buoni del  Tesoro poliennali  6% 15
maggio 1997 / 2000. Dette operazioni avranno inizio il 20 maggio 1997
e termineranno  il giorno precedente  la data di iscrizione  nel Gran
libro  del debito  pubblico  dei buoni  del  tesoro poliennali  della
prossima emissione.
  La  Tesoreria  centrale  dello   Stato,  a  fronte  delle  suddette
sottoscrizioni, rilascera' quietanze di  versamento al bilancio dello
Stato  del  controvalore,  al  prezzo  di  aggiudicazione  risultante
dall'applicazione   degli  articoli   precedenti,  dei   nuovi  buoni
nominativi  da  emettere, che  fruttano  interessi  dalla data  delle
quietanze stesse.  In caso di  presentazione di titoli  nominativi da
reimpiegare,  il  cassiere  del  debito pubblico  ritirera',  per  il
successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza
tra il  capitale nominale  ed il  relativo prezzo  di aggiudicazione,
nonche' l'eventuale importo corrispondente  alla frazione inferiore a
lire  centomila del  titolo  presentato; sara'  applicata, in  quanto
dovuta, l'imposta  sostitutiva prevista dal decreto  - legislativo n.
239 del 1996.
  Per la  consegna dei nuovi  buoni nominativi ed il  pagamento delle
somme comunque  provenienti dalla esecuzione delle  operazioni di cui
trattasi, saranno  osservate, in quanto applicabili,  le disposizioni
vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.