Art. 3.
  Ferme  restando le  disposizioni  vigenti  relative alle  esenzioni
fiscali  in materia  di debito  pubblico, relativamente  al pagamento
degli nteressi  e al rimborso  del capitale che verra'  effettuato in
unica soluzione  il 15 maggio 2000,  ai buoni emessi con  il presente
decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239.
  Per quanto  riguarda i  titoli al  portatore, i  suddetti pagamenti
verranno  effettuati arrotondando,  se necessario,  alle 5  lire piu'
vicine,  per eccesso  o  per  difetto, a  seconda  che  si tratti  di
frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo
relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti
relativi agli  altri tagli  verra' determinato per  moltiplicazione o
per divisione  - utilizzando,  se del caso,  il medesimo  criterio di
arrotondamento sopra  illustrato - sulla base  dell'importo afferente
al suddetto taglio teorico.
  Per  quanto  riguarda i  titoli  nominativi,  i medesimi  pagamenti
verranno effettuati  con le modalita' di  arrotondamento indicate nel
precedente comma  e con  riferimento al  minimo iscrivibile  nel Gran
libro del debito pubblico. I  pagamenti relativi ai titoli nominativi
di  capitale  nominale  multiplo del  minimo  iscrivibile,  verrannno
determinati  per  moltiplicazione  del valore  relativo  allo  stesso
minimo iscrivibile.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.   239  del  1996,   nel  caso  di   riapertura  delle
sottoscrizioni  dell'emissione di  cui al  presente decreto,  ai fini
dell'applicazione  dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art. 2  del
medesimo provvedimento  legislativo alla  differenza fra  il capitale
nominale dei titoli da rimborsare  ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo  di riferimento  rimane quello  di aggiudicazione  della prima
tranche del prestito.
  La riapertura  della presente  emissione potra' avvenire  anche nel
corso degli anni successivi a quello  in corso; in tal caso l'importo
relativo  concorrera'   al  raggiungimento  del  limite   massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.