Art. 8.
  Le offerte di  ogni singolo operatore relative alla  tranche di cui
al primo comma  del precedente art. 1 devono pervenire,  entro le ore
13 del giorno 16 maggio 1997; esclusivamente mediante trasmissione di
richiesta telematica da indirizzare  alla Banca d'Italia tramite Rete
nazionale  interbancari con  le  modalita'  tecniche stabilite  dalla
Banca d'Italia medesima.
  La Banca d'Italia presentera'  la propria richiesta, unicamente per
conto  terzi,  entro  lo  stesso termine,  tramite  apposito  modulo,
inserito in busta chiusa.
  Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in
considerazione.
  In caso  di interruzione  duratura nel collegamento  della predetta
"Rete" troveranno applicazione le  specifiche procedure di "recovery"
previste  nella convezione  tra  la Banca  d'Italia  e gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art 5.