Art. 4. Corsi di formazione professionale ed esami ex art. 3 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1992, n. 571 1. I corsi di formazione professionale e gli esami devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, a cura di organizzazioni o enti legalmente costituiti ed accreditati a tal fine da apposita commissione istituita presso la Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, come da successivo art. 5. 2. Dette organizzazioni o enti devono precisare i nominativi dei docenti, i quali devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria e devono possedere comprovata esperienza nel settore delle merci pericolose da almeno cinque anni. Inoltre per l'effettuazione delle lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni di emergenza per il primo soccorso deve essere specificato il nominativo del medico docente ed i relativi titoli. 3. L'istanza per l'accreditamento, di cui al precedente comma 1, deve essere redatta secondo lo schema dell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. L'esame, al termine dei corsi di formazione, deve essere sostenuto davanti ad un funzionario della ex carriera direttiva tecnica della Direzione generale motorizzazione civile ed alla presenza di un rappresentante della organizzazione o ente ovvero di un rappresentante dei docenti. 5. La vigilanza sulla attivita' di formazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto rientra nella competenza della Direzione generale MCTC.