Art. 4.
  Corsi di formazione professionale ed esami ex art. 3 del decreto
ministeriale del 30 dicembre 1992, n. 571
 1. I corsi di formazione professionale e gli esami devono  svolgersi
nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 2, comma 2, del
presente  decreto,  a  cura  di  organizzazioni  o  enti   legalmente
costituiti   ed  accreditati  a  tal  fine  da  apposita  commissione
istituita presso la Direzione Generale della motorizzazione civile  e
dei trasporti in concessione, come da successivo art. 5.
 2.  Dette  organizzazioni  o  enti devono precisare i nominativi dei
docenti, i quali devono essere in possesso di laurea in chimica o  in
ingegneria e devono possedere comprovata esperienza nel settore delle
merci  pericolose  da almeno cinque anni. Inoltre per l'effettuazione
delle lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni  di
emergenza per il primo soccorso deve essere specificato il nominativo
del medico docente ed i relativi titoli.
 3.  L'istanza  per  l'accreditamento,  di cui al precedente comma 1,
deve essere redatta secondo lo schema dell'allegato 2 che costituisce
parte integrante del presente decreto.
 4.  L'esame,  al  termine  dei  corsi  di  formazione,  deve  essere
sostenuto  davanti  ad  un  funzionario  della  ex carriera direttiva
tecnica  della  Direzione  generale  motorizzazione  civile  ed  alla
presenza  di  un rappresentante della organizzazione o ente ovvero di
un rappresentante dei docenti.
 5. La vigilanza sulla attivita' di formazione di cui  agli  articoli
2,  3  e  4  del  presente  decreto  rientra  nella  competenza della
Direzione generale MCTC.