ARTICOLO 10
            (Borse di studio concesse dalle universita')
   1. Le universita' possono concedere con oneri a carico del proprio
bilancio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo  15,
borse  di  studio  destinate  a  coprire i costi di mantenimento agli
studi degli studenti capaci e meritevoli privi di  mezzi,  attingendo
in  via  prioritaria  alle  graduatorie  degli idonei non beneficiari
delle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi della  legge  2
dicembre 1991, n. 390, articolo 8.
   2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse
norme vigenti per quelle concesse dalle regioni.
   3.  Le  universita'  possono  concedere,  con  oneri  a carico del
proprio bilancio, altre borse di  studio  con  specifiche  e  diverse
finalita'  rispetto  a  quelle  indicate al comma 1, nonche' borse di
studio istituite e promosse da  altri  enti  e  soggetti  pubblici  e
privati.  In  tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 1.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 30 aprile 1996
                       Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                        PRODI
 Il Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica
                 BERLINGUER
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 259