ARTICOLO 4
             (Criteri per la determinazione del merito)
   1. Al  fine  di  determinare  il  diritto  dell'inserimento  nelle
graduatorie lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
   a) immatricolati: voto di diploma non inferiore a 42/60;
   b)  iscritti  agli anni successivi al primo: avere superato ad una
determinata data il  numero  medio  di  annualita'  conseguito  dagli
studenti  immatricolati  nello  stesso anno accademico e nello stesso
corso  di  studi,  o  degli  studenti  immatricolati   delle   coorti
immediatamente   precedenti,   con  esclusione  di  quelli  con  zero
annualita'  e  di  quelli  che  non  hanno  rinnovato  per  gli  anni
precedenti  l'iscrizione,  arrotondato per eccesso. Qualora il numero
medio  di  annualita'  in  un  corso  di  studi  calcolato  nel  modo
precedentemente  indicato risultasse inferiore a quello calcolato con
i  criteri  di  cui  al  comma  2,  si applichera' come limite quello
indicato da quest'ultimo.
   2. In casi eccezionali, nell'impossibilita' di adottare il  metodo
di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  per  l'assenza  delle  relative
informazioni, le regioni  e  le  universita'  possono  utilizzare  in
alternativa,  per gli interventi di rispettiva competenza, i seguenti
requisiti:
   a) iscritti al secondo anno a corsi di studio  organizzati  su  un
singolo  periodo  didattico:    aver  superato,  entro  il  10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda, almeno una  annualita'  fra
quelle  previste  dal piano di studi per i corsi che prevedano sino a
quattro annualita', almeno due annualita' negli altri casi;
   b) iscritti al secondo anno a corsi di studio organizzati  su  due
periodi  didattici  ognuno  dei  quali  si  conclude con una prova di
esame: aver superato, entro il 10 agosto dell'anno  di  presentazione
della domanda, almeno due annualita' fra quelle previste dal piano di
studi per i corsi che prevedano sino a quattro annualita', almeno tre
annualita' negli altri casi;
   c) iscritti al terzo e al quarto anno di corso, qualora questo non
sia  l'ultimo:  avere  superato,  entro  il  10  agosto  dell'anno di
presentazione della domanda, almeno la  meta'  piu'  uno  del  numero
complessivo  delle  annualita'  degli  anni  precedenti  a  quello di
iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea
e di diploma, arrontondato per difetto;
   d) iscritti all'ultimo anno di corso: avere superato, entro il  10
agosto  dell'anno  di presentazione della domanda, almeno il sessanta
per  cento  del  numero  complessivo  delle  annualita'  degli   anni
precedenti  a  quello  di  iscrizione previsti dal piano di studi del
rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto;
   e) iscritti al primo anno fuori corso: avere superato, entro il 10
agosto  dell'anno  di  presentazione   della   domanda,   almeno   il
sessantasei   per  cento  del  numero  complessivo  delle  annualita'
previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e  di  di-
ploma, arrotondato per difetto.
   3.  Al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione, i
requisiti di merito stabiliti dal presente articolo, ad eccezione  di
quelli  relativi  agli  immatricolati  piu'  favorevoli  rispetto  ai
precedenti,  trovano  applicazione  a  partire  dall'anno  accademico
1998/99.  Per  l'anno  accademico 1997/98 si applicano i requisiti di
merito in vigore in quello precedente.
   4. Ai soli fini del mantenimento del permesso di soggiorno per gli
studenti  stranieri,  il  limite minimo di merito e' stabilito in due
annualita' per ciascun anno accademico.