ARTICOLO 6
 (Criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione
                          e dai contributi)
   1. Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e
dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle  borse  di
studio  e  dei  prestiti d'onore, ai sensi della legge 24.12.1993, n.
537, articolo 5, comma 20.
   2. Le universita' statali stabiliscono inoltre  per  gli  studenti
capaci  e  meritevoli o privi di mezzi criteri per l'esonero totale o
parziale dalle tasse e dai contributi  universitari  sulla  base  dei
principi di cui ai commi successivi, ai sensi della legge 24 dicembre
1993, n. 537, articolo 5, comma 20.
   3.  Le  universita'  statali  esonerano  totalmente dalla tassa di
iscrizione e  dai  contributi  universitari  gli  studenti  risultati
idonei  al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni
e che per scarsita' di risorse non  siano  risultati  beneficiari  di
tali   provvidenze   e   gli   studenti  portatori  di  handicap  con
un'invalidita' riconosciuta  pari  o  superiore  al  sessantasei  per
cento.
   4.  Qualora  il  numero  degli  esonerati  totali  dalla  tassa di
iscrizione e dai contributi universitari per effetto dei commi 1 e  3
del  presente articolo superi nell'anno accademico 1997/98 l'otto per
cento degli iscritti totali al 31 dicembre,  le  universita'  statali
possono  determinare  per  gli  studenti  idonei eccedenti tale quota
modalita'  di  esonero  parziale,  tenendo  conto  dell'ordine  delle
graduatorie.  Tale  limite  e'  elevato  al  nove per cento nell'anno
accademico 1998/99 e al dieci per cento nel 1999/2000.
   5. Le universita' statali possono esonerare totalmente dalla tassa
di iscrizione e dai contributi gli studenti fuori corso che  svolgano
una documentata attivita' lavorativa continuativa che si iscrivono ai
corsi  di  laurea  e di diploma dopo un periodo di interruzione degli
studi, per gli anni accademici in cui non siano  risultati  iscritti.
Per  tali  anni  essi  sono  tenuti  al pagamento di un diritto fisso
stabilito dalle stesse universita'.
   6. La disposizione di  cui  al  comma  5  si  applica  anche  agli
studenti  per  l'anno  di svolgimento del servizio militare di leva o
del servizio civile, per le studentesse  per  l'anno  di  nascita  di
ciascun figlio e per gli studenti che siano costretti ad interrompere
gli  studi  a causa di infermita' gravi e prolungate debitamente cer-
tificate.
   7. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi
5 e 6 non possono effettuare negli anni  accademici  di  interruzione
degli  studi  alcun  atto di carriera. La richiesta di tale beneficio
non e' revocabile nel  corso  dell'anno  accademico.  Il  periodo  di
interruzione non e' preso in considerazione ai fini della valutazione
del merito.
   8.  Le  universita' statali possono determinare altresi' ulteriori
forme di esonero in particolare per:
   a) gli studenti portatori di handicap con invalidita' inferiore al
sessantasei per cento;
   b) gli studenti iscritti ai corsi di  laurea  che  concludano  gli
studi   entro  i  termini  legali  senza  iscrizioni  fuori  corso  o
ripetenze;
   c)  gli studenti che abbiano superato tutte le annualita' previste
dal piano di studi;
   d) gli studenti fuori corso che svolgano una documentata attivita'
lavorativa dipendente o autonoma.
   9. Le universita' non statali  legalmente  riconosciute  riservano
una  quota  del  contributo  statale, erogato ai sensi della legge 29
luglio 1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi
mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e
contributi studenteschi di cui al comma  1  e  di  ulteriori  esoneri
stabiliti  dalle stesse universita', tenendo conto degli indirizzi di
cui al presente articolo.
   10. Le universita' comunicano annualmente alla Consulta  nazionale
per  il  diritto  agli studi universitari ed all'ufficio studenti del
Ministero, entro il  31  maggio,  il  numero  di  studenti  esonerati
totalmente  dalla  tassa  di iscrizione e dai contributi universitari
secondo le diverse tipologie, nonche' la distribuzione degli studenti
per classi di importo delle tasse e dei contributi.