ARTICOLO 9 (Contributi per la mobilita' internazionale degli studenti) 1. Le universita' possono concedere contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilita' internazionale, ad integrazione delle borse ottenute, con particolare attenzione per gli studenti risultati idonei per la concessione di borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8. Le universita' e le regioni possono offrire supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano all'estero ed agli studenti stranieri in Italia. Le universita' e le regioni concordano le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.