ARTICOLO 9
     (Contributi per la mobilita' internazionale degli studenti)
   1.  Le   universita'   possono   concedere   contributi   per   la
partecipazione  degli studenti universitari a programmi di studio che
prevedano  mobilita'  internazionale,  ad  integrazione  delle  borse
ottenute,  con  particolare  attenzione  per  gli  studenti risultati
idonei per la concessione di borse di studio  di  cui  alla  legge  2
dicembre  1991,  n.  390,  articolo  8.  Le  universita' e le regioni
possono offrire supporto  organizzativo  e  logistico  agli  studenti
italiani  che  si  recano  all'estero  ed  agli studenti stranieri in
Italia. Le universita' e le regioni concordano le  modalita'  per  la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.