Art. 3.
  1. La  nota 9 della  tabella piano nazionale di  ripartizione delle
radiofrequenze  allegato  al  decreto ministeriale  31  gennaio  1983
citato nelle premesse e' cosi' modificata:
  "(9) Le bande di frequenze 52,5 - 68 MHz, 174 - 230 MHz e 470 - 854
MHz sono utilizzate  dal Ministero p.t. per la  definizione dei piani
di  assegnazione  di  frequenze   alle  stazioni  di  radiodiffusione
pubbliche e private.
  Fino a tale definizione  l'utilizzazione delle bande sopracitate da
parte  delle stazioni  private e'  vincolata alla  compatibilita', da
accertarsi  da  parte del  Ministero  p.t.,  con le  assegnazioni  di
frequenze alle stazioni del servizio pubblico nazionale".
  2. La nota  58 della tabella piano nazionale  di ripartizione delle
radiofrequenze  citato nelle  premesse, gia'  modificata dal  decreto
ministeriale 4 maggio 1993, e' cosi' ulteriormente modificata:
  "(58) Le bande di  frequenze 890 - 915 MHz e 935 -  960 MHz sono le
bande  attribuite dalla   direttiva 87/372 CEE del  25 giugno 1987 al
servizio radiomobile pubblico numerico  paneuropeo (GSM). Le bande di
frequenze 897,1  - 913,7 MHz  e 942,1 -  958,7 MHz sono  riservate in
esclusiva al servizio GSM. Le restanti porzioni di banda, attualmente
utilizzate per  il servizio  radiomobile pubblico  analogico e  per i
terminali senza filo di  prima generazione, potranno essere riservate
in esclusiva  dal Ministero  p.t. al servizio  GSM, sulla  base della
domanda commerciale".