Art. 3. 1. La nota 9 della tabella piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 citato nelle premesse e' cosi' modificata: "(9) Le bande di frequenze 52,5 - 68 MHz, 174 - 230 MHz e 470 - 854 MHz sono utilizzate dal Ministero p.t. per la definizione dei piani di assegnazione di frequenze alle stazioni di radiodiffusione pubbliche e private. Fino a tale definizione l'utilizzazione delle bande sopracitate da parte delle stazioni private e' vincolata alla compatibilita', da accertarsi da parte del Ministero p.t., con le assegnazioni di frequenze alle stazioni del servizio pubblico nazionale". 2. La nota 58 della tabella piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze citato nelle premesse, gia' modificata dal decreto ministeriale 4 maggio 1993, e' cosi' ulteriormente modificata: "(58) Le bande di frequenze 890 - 915 MHz e 935 - 960 MHz sono le bande attribuite dalla direttiva 87/372 CEE del 25 giugno 1987 al servizio radiomobile pubblico numerico paneuropeo (GSM). Le bande di frequenze 897,1 - 913,7 MHz e 942,1 - 958,7 MHz sono riservate in esclusiva al servizio GSM. Le restanti porzioni di banda, attualmente utilizzate per il servizio radiomobile pubblico analogico e per i terminali senza filo di prima generazione, potranno essere riservate in esclusiva dal Ministero p.t. al servizio GSM, sulla base della domanda commerciale".