Art. 2.
  Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita  "Ghemme",   in  deroga  a  quanto   previsto  dall'art.  2
dell'annesso disciplinare di  produzione e fino a tre  anni a partire
dalla data  di entrata in  vigore del disciplinare  medesimo, possono
essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15
della  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  i vigneti  gia'  iscritti
nell'albo  dei vigneti  della  denominazione  di origine  controllata
"Ghemme" in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse
da  quelle  indicate  nel  sopracitato art.  2  del  disciplinare  di
produzione, purche'  esse non superino  dei 15% il totale  delle viti
dei vitigni previsti per la produzione dei detti vini.
  Allo scadere del predetto periodo  transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente  saranno cancellati  d'ufficio dall'albo,  qualora i
produttori interessati  non abbiano  provveduto ad apportare  a detti
vigneti le  modifiche necessarie per uniformare  la loro composizione
ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  dell'annesso
disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al  competente
ufficio dell'assessorato regionale dell' agricoltura.