Art. 3.
  La denominazione di origine  controllata e garantita "Ghemme" anche
con  la specificazione  aggiuntiva "riserva"  di cui  al decreto  del
Presidente della Repubblica 18  settembre 1969 e successiva modifica,
rimane riservata ai quantitativi di  vino che risultino giacenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e siano stati prodotti
in conformita'  alle disposizioni  previste dai sopra  citati decreti
rispettivamente per le due tipologie.