Art. 3. La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" anche con la specificazione aggiuntiva "riserva" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1969 e successiva modifica, rimane riservata ai quantitativi di vino che risultino giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano stati prodotti in conformita' alle disposizioni previste dai sopra citati decreti rispettivamente per le due tipologie.